Dal 1° gennaio 2011 vige il divieto di ricorrere alla compensazione orizzontale dei crediti erariali qualora sussistano allo stesso tempo debiti erariali iscritti a ruolo e scaduti per una cifra superiore ai 1.500 euro.
Chi viola tale divieto è soggetto a una sanzione pari al 50% dei debiti erariali scaduti. Tuttavia, in presenza di una contestazione avverso l’iscrizione a ruolo, entra in gioco la clausola per la quale la sanzione non è applicabile fino alla definizione della controversia.
I tributi a cui si applica il divieto in oggetto sono i seguenti:
- imposte dirette e relative addizionali
- IRAP
- IVA
- altre imposte indirette (esclusi i tributi locali e i contributi di qualsiasi natura)
Con la Circolare 13/2011 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che:
- il divieto in oggetto è limitato esclusivamente ai crediti erariali
- il divieto in oggetto è limitato alle sole compensazioni orizzontali (e non anche a quelle verticali)
- il divieto in oggetto non impedisce il ricorso alle compensazioni in presenza di debiti iscritti a ruolo ma non ancora definitivi e scaduti
- il divieto in oggetto interessa anche le cartelle notificate in data antecedente all’entrata in vigore della norma, se i relativi debiti risultano ancora in essere.
Come si può superare questo divieto? Attraverso il pagamento diretto dell’intero debito scaduto, in un’unica soluzione o attraverso un piano di rateazione. In presenza, infatti, di un piano di rateazione concesso da Equitalia, il debito è considerato come ‘non scaduto’; ciò ovviamente a patto che i pagamenti delle rate siano regolari. In caso, invece, di irregolarità nei pagamenti rateali:
- se le rate non pagate sono una o più ma il piano di rateazione risulta ancora in essere, si considera debito scaduto l’ammontare delle somme rateali non versate
- se le rate non versate sono otto (anche non consecutive), il beneficio della dilazione si considera decaduto e il debito residuo non pagato diventa rilevante ai fini del calcolo per il divieto alla compensazione.
Fonte: Eutekne