In tema di IMU, TARI e TASI per gli immobili posseduti da italiani pensionati residenti all’estero, arriva la circolare n. 6/DF del Ministero dell’economia e delle finanze a chiarire alcuni punti critici, in seguito alle proteste di numerosi connazionali circa la disinformazione dei Comuni in proposito.
Innanzitutto, possono beneficiare dell’agevolazione unicamente cittadini italiani pensionati nei Paesi esteri di residenza e iscritti all’AIRE. L’abitazione in Italia, inoltre, per essere considerata abitazione principale, deve essere detenuta a titolo di proprietà o di usufrutto come unica unità immobiliare, non concessa in locazione né in comodato d’uso.
Per i casi in cui tali requisiti siano soddisfatti, le agevolazioni previste sono le seguenti:
- IMU: esenzione per il fabbricato e le relative pertinenze, ad eccezione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
- TASI: riduzione del tributo a un terzo rispetto a quanto ordinariamente dovuto.
- TARI: riduzione del tributo a un terzo rispetto a quanto ordinariamente dovuto.
È utile precisare che per poter usufruire delle suddette agevolazioni i cittadini italiani residenti all’estero devono percepire esclusivamente pensioni in convenzione internazionale o una combinazione di pensioni autonome italiane e pensioni estere; risultano, dunque, esclusi dalle riduzioni i cittadini italiani residenti all’estero che percepiscono pensioni italiane e i cittadini italiani che risiedono in un Paese estero diverso da quello che eroga la loro pensione. Rientra nella definizione di “pensione” qualunque tipo di trattamento pensionistico, come ad esempio le pensioni di invalidità.
Infine, per le unità immobiliari che non soddisfano i requisiti di abitazione principale, il Comune ha facoltà di applicare altre agevolazioni:
- IMU: stabilire aliquota agevolata, non inferiore allo 0,46%.
- TASI: azzerare il tributo azzerando l’aliquota base.
- TARI: applicare riduzioni tariffarie o esenzioni, riservate alle abitazioni occupate da italiani residenti o domiciliati all’estero per un periodo di tempo superiore ai sei mesi all’anno.