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26 Giugno 2015

IRAP: ravvedimento per tardiva o omessa trasmissione

La dichiarazione IRAP deve essere trasmessa in forma autonoma direttamente alla Regione o alla Provincia Autonoma di domicilio fiscale del contribuente, esclusivamente per via telematica tramite l’Agenzia delle Entrate.

La tardiva o omessa presentazione della dichiarazione ad opera degli intermediari incaricati è punita con una sanzione amministrativa da 516 euro a 5.164 euro. L’intermediario è responsabile di omessa trasmissione telematica nel caso in cui non abbia effettuato la trasmissione nel caso in cui quest’ultima non sia andata a buon fine; l’intermediario è responsabile, invece, di tardiva trasmissione telematica in due casi: 1) nel caso in cui abbia presentato la dichiarazione oltre il termine fissato, pur avendo assunto l’impegno alla trasmissione prima della scadenza del suddetto termine; 2) nel caso in cui trasmetta la dichiarazione oltre un mese dall’assunzione dell’impegno, qualora l’impegno sia stato assunto dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione.

L’intermediario può procedere al ravvedimento operoso entro 90 giorni dalla scadenza per l’invio telematico della dichiarazione versando una sanzione ridotta pari a 1/10 del minimo previsto (ossia 51 euro). Insieme alla sanzione a carico dell’intermediario per la tardiva trasmissione telematica della dichiarazione, è prevista una sanzione a carico del contribuente per la tardiva presentazione della dichiarazione.

Il versamento della sanzione per ravvedimento operoso da parte degli intermediari può essere effettuata tramite F24 con il codice tributo “8924” nella sezione “Erario”, indicando come “Anno di riferimento” l’anno in cui si realizza il ritardo.

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