Il Piano di Riequilibrio finanziario e debiti fuori bilancio negli enti locali
Il Piano di Riequilibrio finanziario pluriennale per gli enti locali è una procedura amministrativa generale adottata dagli stessi con lo scopo di risanare le finanze per poter prevenire la condizione di dissesto finanziario.
Come specificato in uno degli articoli precedenti, la possibilità di aderire ad un Piano di Riequilibrio finanziario pluriennale è stata introdotta dal legislatore, all’interno del TUEL, con l’art. 243-bis, come segue:
“I comuni e le province per i quali anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare, alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.”
In questo articolo analizzeremo un altro dei componenti principali che concorre alla determinazione della massa passiva e che potrebbe rendere necessario il ricorso al suddetto Piano di Riequilibrio finanziario pluriennale da parte dell’ente locale: i debiti fuori bilancio.
Debiti fuori bilancio
Un debito fuori bilancio si verifica quando un ente locale assume un impegno finanziario che non viene adeguatamente registrato nei suoi bilanci. Questi debiti possono derivare da una varietà di fattori, come ad esempio la mancata registrazione di obbligazioni passive giuridicamente perfezionate, errori contabili o spese non autorizzate.
Nell’ art. 194 comma 1 del TUEL viene definito l’organo preposto al riconoscimento dei debiti fuori bilancio e la loro natura come segue:
“Con deliberazione consiliare di cui all’articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
a) sentenze esecutive;
b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l’obbligo di pareggio del bilancio di cui all’articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici locali;
d) procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di pubblica utilità;
e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza”.
L’art. 194 comma 2 del TUEL sancisce la possibilità di ripianare i debiti fuori bilancio tramite piano di rateizzazione triennale come segue: “Per il pagamento, l’ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.”
I debiti fuori bilancio per gli enti locali che adottano il Piano di riequilibrio finanziario
Gli enti locali che adottano il Piano di Riequilibrio finanziario pluriennale si trovano in situazioni finanziarie difficili e richiedono un intervento per ripristinare la stabilità economica. In questa delicata fase di riequilibrio, gli enti locali devono affrontare numerose problematiche, tra cui l’emergere dei cosiddetti “debiti fuori bilancio“. I debiti fuori bilancio, durante la redazione del Piano di Riequilibrio finanziario pluriennale, devono essere identificati da ciascun responsabile di settore in maniera da avere un quadro complessivo veritiero sulla quantificazione totale della massa passiva. Risulta fondamentale affrontare in modo tempestivo i debiti fuori bilancio e adottare misure correttive adeguate.
Una volta identificati, i debiti fuori bilancio devono essere registrati correttamente nei bilanci e corretti secondo le normative contabili applicabili. È fondamentale adottare una strategia chiara e un piano d’azione per risolvere i debiti fuori bilancio in modo strutturato e sostenibile.
L’art. 243 bis al comma 7 afferma: “Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque, contenere:
a) le eventuali misure correttive adottate dall’ente locale in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno accertati dalla competente sezione regionale della Corte dei conti;
b) la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell’eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall’ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio;
c) l’individuazione, con relative quantificazione e previsione dell’anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l’equilibrio strutturale del bilancio, per l’integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a partire da quello in corso alla data di accettazione del piano;
d) l’indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio.
Dall’articolo sopra riportato è evidente che gli enti locali debbano sviluppare un piano finanziario realistico per gestire i debiti fuori bilancio e assicurare una corretta allocazione delle risorse finanziarie disponibili nel quadro del Piano di Riequilibrio finanziario pluriennale.
Ripiano dei debiti fuori bilancio
Ai fini del ripiano dei debiti fuori bilancio, durante il recupero della massa passiva tramite la procedura di Piano di Riequilibrio finanziario pluriennale, l’art. 243 bis comma 7 del TUEL stabilisce quanto segue: “Ai fini della predisposizione del piano, l’ente è tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell’articolo 194. Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l’ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori.”
Ne consegue che, previo accordo di rateizzazione con il creditore, l’ente locale possa rateizzare, per un massimo di anni pari alla durata del Piano di Riequilibrio finanziario pluriennale, i debiti fuori bilancio esistenti.
Nel caso in cui si presenti una situazione in cui risulta impossibile raggiungere un accordo con il creditore e si verifichi una grave carenza di liquidità l’ente locale può accedere al Fondo di Rotazione così come indicato dall’art. 243 bis comma 8 lett.g): “Al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l’ente:
può procedere all’assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all’articolo 204, comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonché accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all’articolo 243 ter, a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a), che abbia previsto l’impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell’ente e che abbia provveduto alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell’articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio.
Conclusioni
I debiti fuori bilancio rappresentano una sfida significativa per gli enti locali che intendono adottare un Piano di Riequilibrio finanziario pluriennale. Affrontare in modo adeguato questa problematica richiede una combinazione di azioni correttive, pianificazione finanziaria attenta e comunicazione trasparente. Solo attraverso una gestione accurata sarà possibile ripristinare la stabilità finanziaria e garantire un percorso sostenibile di riequilibrio per gli enti locali interessati.