In merito alla questione di aliquote e tariffe comunali approvate in data successiva al 30 luglio 2015, l’unica strada possibile per tutelare l’Ente dall’impugnativa del Ministero dell’Economia e da contenziosi sfavorevoli consiste nella procedura di annullamento in autotutela delle delibere tardive.
Tale soluzione estenderebbe anche al 2015 la validità delle aliquote approvate per il 2014, creando situazioni di grave disequilibrio sul bilancio comunale. A questo punto il responsabile del servizio finanziario potrebbe dichiarare una situazione di disequilibrio ex art. 153, comma 6, del Tuel, rendendo così possibile l’attivazione della procedura di riequilibrio ex art. 193 del Tuel.
In base al suddetto art. 193, l’Ente può:
- reperire, nell’esercizio in corso o nei due successivi, economie di spesa o entrate correnti ad oggi non previste (escludendo quelle con vincolo di destinazione);
- in subordine, applicare la quota libera dell’avanzo di amministrazione.
La prima opzione risulta ardua nel caso in cui si voglia risolvere il recupero entro l’anno in corso, lasciando così spazio alla seconda opzione che, però, è ovviamente percorribile solo dagli Enti che registrano un avanzo libero; in caso contrario, infatti, il problema dovrebbe essere trasferito sul biennio successivo, andando a interessare i dati finanziari oggetto delle previsioni contenute nel DUP.