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4 Settembre 2015

Tributi – ICI fabbricati rurali

Due sentenze della Cassazione (n. 16973/2015 e n. 16970/2015) hanno riaffermato il seguente principio: i fabbricati posseduti e utilizzati dalle società cooperative non erano soggetti a ICI, indipendentemente dalla loro iscrizione nel catasto dei fabbricati, sempre che risultassero rurali poiché adibiti alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli dei soci.

La controversia riguardava le annualità d’imposta 2002-2004, quindi un periodo antecedente alle modifiche apportate dall’art 42-bis del DL n. 159/2007 (entrato in vigore dal 1° dicembre 2007). Secondo quanto previsto da questo articolo, devono essere considerati rurali tutti i fabbricati destinati, tra le altre cose, alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all’art. 1, comma 2 del DLgs. 228/2001. I giudici della Cassazione hanno ritenuto retroattive anche per il triennio 2002-2004 le disposizioni del suddetto art. 42-bis, confermando quindi l’esenzione dall’ICI per gli immobili oggetto di controversia, e hanno, inoltre, sottolineato l’irrilevanza in questo caso sia della distinzione tra proprietario del fabbricato e titolari dei terreni agricoli asserviti, sia della classificazione catastale.

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