La TARI prevede la responsabilità solidale tra i soggetti possessori o detentori del medesimo immobile; ciò significa che tutti i soggetti interessati sono tenuti al versamento del tributo, e il soggetto che provvede all’adempimento solleva di conseguenza tutti gli altri da tale obbligo.
Nel caso di un recupero dei crediti tributari, la conseguenza di questa responsabilità solidale si traduce nella possibilità per l’ente impositore di pretendere il pagamento del tributo interamente da uno solo dei soggetti coobbligati, indipendentemente dal soggetto intestatario dell’avviso di pagamento.
Vi sono poi casi particolari in cui l’ente può avere tutto l’interesse a esigere il pagamento da un soggetto diverso dall’intestatario dichiarante.
Fallimento del soggetto passivo – L’ente impositore deve procedere all’insinuazione al passivo, secondo i tempi e le regole previste dalla legge fallimentare, al fine di ottenere il riconoscimento del credito tributario maturato prima della sentenza dichiarativa del fallimento. In alternativa, per evitare la procedura dell’insinuazione, ha facoltà di pretendere le somme direttamente dai soggetti obbligati solidali, portando questi ultimi a conoscenza di tale pretesa impositiva entro i termini di decadenza.
Decesso del contribuente – Per quanto riguarda i crediti maturati successivamente al decesso, spetta agli eredi farsene carico. In merito ai crediti maturati precedentemente all’evento, invece, recenti sentenze della Cassazione hanno escluso la responsabilità solidale degli eredi, sostenendo che nel caso di imposte diverse da quelle dirette gli eredi sono responsabili esclusivamente pro quota ereditaria. Infine, qualora il Comune non voglia avviare la procedura per il recupero del credito presso gli eredi, un’ulteriore possibilità è quella di rivolgersi direttamente agli eventuali altri soggetti occupanti dell’immobile, in considerazione del fatto che questi sono obbligati in solido al pagamento.