La C.T. Reg. di Milano ha stabilito che non è dovuta l’imposta sulla pubblicità per quanto attiene i messaggi pubblicitari presenti sui carrelli della spesa nei centri commerciali (sentenza n. 525/65/15).
La contesa in oggetto vede contrapposti l’ente comunale impositore e una società del caffè che pubblicizzava il proprio prodotto sui carrelli della spesa presso un centro commerciale.
Secondo il Collegio giudicante regionale, la pubblicità esposta sui carrelli della spesa è rivolta al pubblico specifico dei clienti del centro commerciale e non ad una massa indiscriminata di persone; quindi, l’occasionale visibilità esterna del messaggio pubblicitario non viene considerata dai giudici come rilevante. La sentenza in esame richiama anche la lett. a) del comma 1 dell’art. 17 del DLgs n. 507/1993, nonché la risoluzione n. 901 del Ministero delle Finanze del 16 luglio 1982: entrambe le normative concordano nel ritenere esonerata dal pagamento dell’imposta la pubblicità presente in locali adibiti anche alla vendita di prodotti, a patto che l’oggetto della pubblicità sia in vendita in quegli stessi locali.
E’ da segnalare che la stessa Commissione, pur con Collegio diverso, si era espressa con parere opposto sulla medesima questione (sentenza n. 5483/64/14), ritenendo assoggettabile a imposta la pubblicità presente sui carrelli della spesa dei centri commerciali.
Fonte: Eutekne