Con la delibera 363/2021/R/rif, ARERA (Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente) ha definito l’aggiornamento della procedura per il calcolo della tariffa per il servizio di igiene urbana. I Comuni quindi si apprestano a definire i corrispettivi da imporre all’utenza, andando a definire quanto la stessa dovrà pagare per l’annualità 2022.
Vediamo dunque cosa si intende per “TARI” e chi sono i soggetti interessati al suo pagamento.
Cos’è la TARI
Con l’acronimo TARI si intende la tassa relativa ai servizi di raccolta, smaltimento e lavaggio strade, che i Comuni devono attivare per il mantenimento del pubblico decoro, nel rispetto delle normative per l’igiene urbana.
La TARI è stata introdotta con la Legge 27 dicembre 2013, n.147 (Legge di Stabilità del 2014) e porta con sé tre componenti che prima di tale norma erano considerate entità separate:
- TARSU, tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- TARES, tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;
- TIA, tariffa di igiene ambientale.
La norma del 2014 accorpava queste tre componenti (diverse per natura, essendo tassa, tributo e tariffa) sotto un’unica definizione di tassa.
Perimetro dei servizi che rientrano nella TARI e metodologia di calcolo
Il nuovo metodo introdotto da ARERA permette ai Comuni la valorizzazione del servizio solo ed esclusivamente sulla base dei costi effettivamente sostenuti per le attività facenti parte del nuovo perimetro gestionale.
A differenza del metodo normalizzato, il nuovo perimetro non tiene più in considerazione i servizi non direttamente imputabili alla tassa, come la derattizzazione, lo sgombero neve e la manutenzione del verde pubblico. Ne risulta una tariffa alleggerita di tutte quelle componenti indirette, permettendo una migliore copertura dei costi diretti (chiamati costi efficienti).
La nuova tariffa TARI così calcolata fornirà valori che in linea di massima si allineeranno sulle tariffe degli anni precedenti, evitando aumenti in bolletta grazie ad un sistema di limitazione automatico della metodologia con il quale le tariffe TARI stesse sono calcolate (limite alla crescita incrementale).
Chi paga la TARI
L’articolo 1, commi dal 639 al 705, della sopra richiamata Legge n.147/2013, disciplina la tassa indicandone i soggetti interessati.
I soggetti interessati al suo pagamento sono tutti colore che possiedono, occupano o detengono, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, fatta eccezione per le aree mercatali.
Le aree mercatali, dal 2021, sono assoggettate al canone di concessione per l’occupazione delle aree destinate al commercio su area pubblica e per gli utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, per i quali il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
Ne deriva che il presupposto della TARI viene definito nello specifico con il comma 641 che recita testualmente:
“il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.“
Come si calcola la TARI
La TARI viene calcolata e imputata sulla base dell’immobile considerato. Viene ipotizzato quanto rifiuto viene prodotto sulla base della metratura e della tipologia di destinazione dell’immobile stesso.
La TARI, infatti, differenzia il calcolo della tassa suddividendosi in due tipologie di utenza:
- utenze domestiche, ossia gli immobili destinati ad uso abitativo;
- utenze non domestiche, ossia i locali destinati ad attività produttive o d’impresa.
Per la definizione delle superfici, la normativa sulla tassa rifiuti indica che:
“Per l’applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all’attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all’80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.”
La TARI a sua volta suddivide il totale imputato in bolletta in due sottocategorie di costo, definite come:
- componente variabile, che ricomprende tutti i servizi che dipendono dalle quantità di rifiuto prodotto, quali la raccolta, il trasporto e lo smaltimento;
- componente fissa, che ricomprende tutti i servizi fissi che non presentano variazioni aleatorie, quali il lavaggio delle strade e i costi per le attività amministrative e di riscossione della tassa stessa.
Queste suddivisioni permettono una maggiore trasparenza nei confronti dell’utenza al fine di rendere chiara la formulazione della riscossione.
Modalità di pagamento e scadenze
Sia le modalità di pagamento della tassa, che le scadenze, variano a seconda del Comune di appartenenza e sono definite nel regolamento tributario dell’Ente.
Si riconoscono tuttavia alcune metodologie ricorrenti per il pagamento. Nello specifico si rilevano quattro metodi di pagamento:
- con modello F24 (con codice tributo 3944 e in aggiunta il nuovo codice per l’addizionale provinciale TEFA);
- con MAV;
- con bollettino postale;
- attraverso la piattaforma PagoPA (ultima metodologia introdotta al quale i Comuni si stanno convertendo).
Le scadenze sono anch’esse definite dal regolamento comunale, tuttavia è uso comune provvedere ad una rateizzazione del corrispettivo, suddiviso in due parti, con eventuale modalità in unica soluzione che sempre accompagna le due rate, in modo da permettere all’utente di scegliere in che modo procedere al pagamento. Tendenzialmente le rate ricadono nella seconda metà dell’anno (ad esempio, settembre/novembre, ottobre/dicembre, ecc.).
Agevolazioni, riduzioni e bonus TARI
La bolletta TARI può essere alleggerita a seconda di necessità o in applicazione di componenti di riduzione.
Vengono ipotizzate due tipologie di riduzione:
- obbligatorie;
- facoltative.
Le riduzioni obbligatorie riguardano prevalentemente mancanze nello svolgimento del servizio o effettive interruzioni dello stesso, per cui si rileva disservizio.
Le riduzioni facoltative, invece, sono applicate discrezionalmente dall’Ente, sulla base del proprio regolamento comunale e della risorsa in economia a disposizione del Comune stesso.
Possono essere applicate riduzioni facoltative a seconda del numero di occupanti di un immobile o a seconda dell’uso di destinazione dello stesso, decidendo di favorire determinate categorie di utenza a seconda delle necessità rilevate sul territorio.
Il bonus TARI, invece, riguarda delle riduzioni tariffarie applicate per le utenze considerate disagiate. Trovano attuazione per le utenze domestiche che soddisfano i seguenti requisiti:
- utenze che percepiscono reddito di cittadinanza;
- utenze che percepiscono pensione di cittadinanza;
- utenze con ISEE del nucleo famigliare non superiore a 8.107,50 €;
- utenze con ISEE inferiore a 20.000,00 €, considerate “famiglia numerosa”.
Conclusioni
L’iter che ha modificato la norma di definizione della tassa TARI ha raggiunto quindi le sue ultime fasi, partendo da un corrispettivo distinto in varie forme, per arrivare ad una formulazione unica, più omogenea e trasparente.
Sembra però che non si sia arrivati ancora ad una norma considerabile come definitiva, viste le ultime applicazioni del D.lgs. n.116/2020, il quale modifica la definizione di rifiuto urbano e assimilato e introduce la possibilità, per le utenze non domestiche, di decidere se continuare ad utilizzare il servizio pubblico o se gestire privatamente la raccolta.