Con la sentenza n. 1927/2015, il TAR Milano ha dichiarato illegittima una delibera comunale in cui l’aliquota TASI 2014 riservata agli ‘altri fabbricati’ era stata esplicitamente circoscritta a una sola categoria catastale e per di più, nel caso specifico, ad un solo soggetto (una centrale idroelettrica).
La suddetta delibera comunale stabiliva le seguenti aliquote TASI 2014: 1 per mille per le abitazioni principali; 1,9 per mille per gli immobili in categoria catastale D/1 esclusivamente per le centrali idroelettriche; azzerata per tutti gli altri immobili e le aree fabbricabili.
In tal modo la società idroelettrica risultava l’unico soggetto colpito dalla TASI per la categoria ‘altri immobili’, facendosi carico da sola di circa il 78% del gettito TASI complessivo.
Il TAR Milano ha accolto il ricorso presentato dalla società sulla base delle seguenti considerazioni:
- la TASI è finalizzata al finanziamento di una serie di servizi indivisibili di cui usufruiscono i detentori di un immobile ubicato all’interno di un determinato Comune;
- è illegittimo escludere completamente una categoria di soggetti fruitori dei servizi dall’onere del tributo;
- è illegittimo che l’onere del tributo sia fatto ricadere quasi completamente su un unico soggetto, nonostante la possibilità di differenziare (o addirittura azzerare) le aliquote prevista dai commi 676 e 683 della Legge di Stabilità 2014;
- è facoltà dei giudici contestare l’operato dell’Amministrazione comunale nei casi in cui sia evidente un esercizio irragionevole del potere discrezionale.