La sentenza n. 10355 della Cassazione ha ribadito l’esenzione da ICI per quanto concerne gli immobili posseduti da una cooperativa agricola che, in quanto utilizzati per la manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli dei soci, siano da considerarsi rurali. La ruralità di tali fabbricati non è associata all’iscrizione in Catasto degli stessi ma dipende, quindi, unicamente dal loro utilizzo.
La sentenza in oggetto riprende le analoghe conclusioni delle precedenti sentenze n. 18565/2009 e n. 18570/2009 delle Sezioni Unite. Il caso giudicato dalla Cassazione riguardava il ricorso presentato da una cooperativa agricola contro il Comune competente: quest’ultimo, infatti, aveva risposto con il silenzio all’istanza di rimborso ICI presentata dalla società per le annualità dal 2002 al 2004; le Commissioni tributarie in primis e la Cassazione da ultima hanno accolto le richieste della cooperativa, riconoscendo il carattere di ruralità dei fabbricati oggetto di contenzioso sulle basi di quanto sopra esposto.