L’istituto del ravvedimento operoso in ambito dei tributi locali – Imu, Tasi e Tari – è lo strumento utilizzabile da tutti i contribuenti per sanare eventuali posizioni debitorie evitando così di incorrere in avvisi di accertamento, i quali comporterebbero oltre al pagamento dell’imposta, anche il pagamento dell’intera sanzione pari al 30%.
Cos’è il ravvedimento operoso?
Il ravvedimento operoso è lo strumento utile al contribuente per risanare spontaneamente la propria posizione contributiva a seguito di mancato, omesso o insufficiente versamento di imposte e tributi locali, prima dell’eventuale notifica degli avvisi di accertamento a suo carico, avvalendosi anche di una riduzione in termini di sanzioni.
In quali casi è utilizzabile il ravvedimento operoso?
Il ravvedimento operoso è utilizzabile per regolarizzare la posizione contributiva relativamente le seguenti imposte e tributi:
- per le imposte dovute a titolo di acconto o di saldo in base alla dichiarazione dei redditi (IRPEF, IRES, IRAP, Addizionali …);
- per le ritenute alla fonte operate dal sostituto di imposta;
- per l’imposta sul valore aggiunto (IVA);
- per l’imposta di registro (nelle locazioni quella dovuta per le annualità successive alla prima);
- per l’imposta ipotecaria;
- per l’imposta catastale;
- per i tributi locali.
Da qui in avanti tratteremo l’istituto del ravvedimento operoso esclusivamente in ambito di tributi locali – Imu, Tasi e Tari.
Chi può utilizzare lo strumento del ravvedimento operoso?
Lo strumento del ravvedimento operoso è utilizzabile da tutti i contribuenti che si trovano in una posizione debitoria e che vogliono evitare l’arrivo dell’accertamento, sfruttando questo strumento oltre che per sanare la posizione contributiva, anche per pagare una percentuale di sanzioni decisamente ridotta.
Ci sono dei requisiti da rispettate per l’utilizzo del ravvedimento operoso?
Per l’utilizzo del ravvedimento operoso non ci sono particolari requisiti da rispettare ed è infatti utilizzabile da tutti i contribuenti.
L’unica inviolabile regola è l’utilizzo del ravvedimento operoso prima della notifica degli atti di liquidazione e di accertamento e quindi, è utilizzabile sempreché la violazione non sia stata già protagonista di verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia già avuto formale conoscenza.
Tipologie di ravvedimento operoso
Le tipologie di ravvedimento operoso sono in totale quattro e si differenziano dalla durata del periodo che intercorre tra la data di scadenza del tributo locale in oggetto e il giorno in cui si procede al pagamento spontaneo.
Le tipologie di ravvedimento operoso sono le seguenti:
- Ravvedimento Sprint:
- applicabile entro 14 giorni dalla scadenza;
- con una sanzione dello 0,1% giornaliero del valore dell’imposta;
- più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
- Ravvedimento Breve:
- applicabile dal 15° al 30° giorno di ritardo;
- con una sanzione fissa dell’1,5% del valore dell’imposta;
- più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
- Ravvedimento Medio:
- applicabile dopo il 30° giorno di ritardo fino al 90° giorno di ritardo;
- con una sanzione fissa del 1,67% del valore dell’imposta;
- più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
- Ravvedimento Lungo:
- applicabile dopo il 90° giorno di ritardo;
- con una sanzione fissa del 3,75% del valore dell’imposta;
- più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
È stato spesso citato il “tasso di riferimento annuale” ed è quindi opportuno specificare che per il 2021 è pari allo 0,01% annuo. Questo dato solitamente subisce una variazione annuale.
Con il Decreto Fiscale del 2020 sono state inserite altre due tipologie di ravvedimento operoso, le quali prevedono una sanzione pari al 4,28% se il pagamento spontaneo avviene entro due anni oppure una sanzione pari al 5% se il ravvedimento avviene oltre i due anni dall’omissione o dall’errore.
Come procedere al pagamento tramite il ravvedimento operoso
Abbiamo ampliamente detto che al fine di sanare una posizione contributiva debitoria (esempio: non ho pagato il saldo Imu del 2020 o l’ho pagato solo parzialmente), è necessario ricorrere al versamento spontaneo, in gergo ravvedimento operoso.
Il pagamento sarà composto dalle seguenti voci:
- imposta dovuta: nel nostro esempio l’Imu non pagata;
- sanzioni: determinate in misura ridotta in base ai giorni di ritardo nel versamento (come precisato nell’elenco delle tipologie di ravvedimento operoso);
- interessi di mora: calcolati al tasso annuo di riferimento.
Per procedere al pagamento tramite ravvedimento operoso è opportuno compilare il modello F24, reperibile al seguente link sul sito dell’Agenzia delle Entrate https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/pagamenti/f24-semplificato/modello-e-istruzioni-f24-semplificato-cittadini, ponendo molta attenzione al codice ente (il codice catastale del proprio comune) e ai codici del tributo.
Codici tributo: cosa cambia tra Imu, Tasi e Tari
Al fine di compilare in modo corretto l’F24, utile al pagamento tramite il ravvedimento operoso, è opportuno evidenziare le differenze tra l’utilizzo dei codici tributo Imu, i codici tributo Tasi e i codici tributo Tari.
Nello specifico:
- codice tributo Imu: per sanare una posizione debitoria Imu, si utilizzerà un solo codice tributo, ovvero il codice identificativo del tributo locale IMU – 3918. Se ad esempio non è stata pagata una quota dell’Imu sui fabbricati, si utilizzerà quindi il codice tributo 3918, il quale comprenderà sia l’imposta da versare, sia le sanzioni e sia gli interessi di mora;
- codice tributo Tasi: per sanare una posizione debitoria Tasi saranno necessari 3 codici tributo ovvero, il codice per le sanzioni, il codice per gli interessi e infine il codice identificativo del tribulo locale Tasi – 3961. Se ad esempio non è stato pagato l’acconto Tasi si utilizzerà il codice 3961 per l’imposta, 3962 per gli interessi e 3963 per le sanzioni;
- codice tributo Tari: per sanare una posizione debitoria Tari non vi è un codice tributo apposito ma è sufficiente utilizzare quello per l’omessa – 3944, il quale come nel caso dell’Imu, comprenderà sia l’imposta da versare, sia le sanzioni e sia gli interessi di mora.
Ricordiamo in questa sede che il principale vantaggio dell’utilizzo del ravvedimento operoso (e quindi dell’anticipare il futuro accertamento) è la netta diminuzione della sanzione dovuta (per l’Imu e per la Tasi la sanzione ordinaria ammonterebbe al 30%).
Come si compila il modello F24 per l’utilizzo del ravvedimento operoso?
Il modello F24 per l’utilizzo del ravvedimento operoso è composto da una sola facciata che contiene due distinte di pagamento: la parte superiore è la copia per chi effettua il versamento, la parte inferiore è la copia per la banca, l’ufficio postale o l’agente della riscossione.
Tale modello è suddiviso in sezioni, ovvero:
- sezione “Contribuente”: in questa sezione è opportuno inserire i propri dati anagrafici (nome e cognome, codice fiscale, data e comune di nascita etc.); i restanti due campi, codice atto e codice ufficio, sono da compilare solo se espressamente richiesto dall’ente impositore;
- sezione “Motivo del pagamento”: è composta da una serie di colonne, ovvero:
- sezione: nella quale si andrà ad indicate il destinatario, l’ente locale, inserendo la “EL”;
- codice tributo: scegliendo il codice idoneo, come specificato pocanzi;
- codice ente: nella quale si andrà ad inserire il codice (catastale) del Comune destinatario del pagamento;
- ravvedimento (ravv.): da barrare in quanto si sta procedendo ad effettuare un ravvedimento operoso;
- immobili variati: da barrare qualora siano intervenute delle variazioni per uno o più immobili che richiedano la presentazione della dichiarazione di variazione;
- acconto (acc.): da barrare se il pagamento si riferisce all’acconto;
- saldo: da barrare se il pagamento si riferisce al saldo;
(Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle)
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- numero immobili: indicare il numero degli immobili utilizzando al massimo 3 cifre;
- anno di riferimento: in quanto si tratta di ravvedimento operoso è necessario indicare l’anno in cui si sarebbe dovuto provvedere al versamento dell’imposta;
- importi a debito versati: indicare l’importo a debito dovuto;
- detrazione: qualora il contribuente ne avessi diritto, dovrà indicare l’imposta al netto della stessa.
- nella sezione “Estremi del versamento” il contribuente deve firmare nell’apposito campo Firma e, in caso di addebito sul conto corrente, deve indicare il proprio codice IBAN nello spazio “Autorizzo addebito su c/c IBAN”.
Al riguardo della cifra dovuta, comprensiva quindi di imposta, interesse e sanzioni, è consigliabile affidare il calcolo del ravvedimento operoso ad un professionista.
di Denise Di Fiore