La ricognizione dei corrispettivi del servizio rifiuti
Con la delibera 41/2024/R/rif, ARERA avvia un’indagine conoscitiva in relazione ai corrispettivi applicati in tariffazione alle utenze per le annualità 2022 e 2023. Viene attivato quindi un canale per la raccolta delle informazioni sul portale dell’Autorità, sul quale i gestore del servizio che svolge tra le proprie attività anche il rapporto con l’utenza e la bollettazione sono richiamati alla compilazione. L’adempimento segue i passaggi operativi con i quali ARERA attiva i meccanismi di verifica della qualità introdotti dal TQRIF in relazione al costo applicato all’utenza. Richiamiamo brevemente alcuni principi normativi, rimandando all’articolo “Il TQRIF e la qualità nel servizio rifiuti nel PEF”, per un approfondimento in materia di qualità del servizio.
La normativa
L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) è un organismo indipendente, istituito con la legge 14 novembre 1995, n. 481 con il compito di tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la concorrenza, l’efficienza e la diffusione di servizi con adeguati livelli di qualità, attraverso l’attività di regolazione e di controllo. Nello specifico, il concetto di livello di qualità trova ampio respiro nella normativa, essendo richiamato dalla delibera 363/2021/R/rif con la quale viene introdotto il Metodo Tariffario Rifiuti – parte 2 (MTR-2). In particolare, sebbene la delibera di riferimento per questi adempimenti sia la sopra richiamata delibera 15/2022/R/rif, la procedura di adeguamento e monitoraggio della qualità del servizio ha avuto avvio con la delibera 226/2018/R/rif, poi integrata da un successivo passaggio presente sulla delibera 444/2019/R/rif (disposizioni in materia di trasparenza), fino ad arrivare alla sua ultima iterazione con il TQRIF.
Cos’è il TQRIF?
Il Testo Unico della Qualità del Servizio Rifiuti (abbreviato TQRIF) fornisce il riepilogo degli adempimenti previsti da ARERA per regolare i livelli di qualità minimi e previsionali del servizio rifiuti. Gli adempimenti previsti da ARERA hanno luogo su ogni annualità di gestione del servizio, vengono applicati del gestore/i e sono controllati dagli Enti Territorialmente Competenti, i quali si occupano di elaborare dei report sulla base dello schema regolatorio nel quale ricade l’ambito tariffario.
Chi viene identificato come gestore del servizio rifiuti?
Il soggetto gestore
Gli adempimenti per il monitoraggio della qualità si riferiscono specificatamente a chi viene identificato come soggetto gestore nel perimetro dei servizi TARI. Il gestore richiamato da ARERA non è altro che lo stesso soggetto che deve provvedere all’elaborazione del Piano Economico Finanziario, indicato da ARERA nell’MTR-2, e richiamato dal TQRIF.
I gestori sono coloro che si occupano di:
- servizi di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani;
- servizi di spazzamento e lavaggio strade;
- servizi di bollettazione e rapporto con l’utenza.
L’adempimento relativo alla ricognizione dei corrispettivi si riferisce proprio a coloro che si occupano del servizio di bollettazione e rapporto con l’utenza in quanto i sono i dati richiesti dal monitoraggio.
Come accedere alla procedura
Per poter accedere alla procedura, che si svolge solo tramite ricognizione in modalità online, il gestore del servizio deve innanzitutto verificare di essere accreditato al portale ARERA. Verificato che la propria utenza sia attiva e operabile, occorre aver alimentato e compilato correttamente l’Anagrafica territoriale rifiuti (ATRIF). A questo punto il gestore è pronto per poter accedere allo strumento reso disponibile da ARERA per la ricognizione, disponibile al seguente link: https://www.arera.it/comunicati-operatore/dettaglio/ricognizione-delle-articolazioni-dei-corrispettivi-rifiuti-24?ADMCMD_prev=LIVE.
Come effettuare la ricognizione
La ricognizione si suddivide in due parti:
- compilazione delle maschere;
- produzione della relazione di accompagnamento.
Compilazione delle maschere
Le maschere suddividono la compilazione nei seguenti punti. Analizziamoli brevemente.
Articolazione della tariffa – elementi generali
La prima maschera prevede la compilazione dei campi generali relativi al numero e alla tipologia di utenze, al regime tariffario adottato e alla ripartizione delle entrate tariffarie tra le diverse categorie di utenza.
Informazioni di carattere organizzativo
La seconda maschera prevede la compilazione di campi specifici, distinguendo tra utenze domestiche e utenze non domestiche. Le informazioni richieste fanno riferimento alla modalità di raccolta dei rifiuti e non tengono in considerazione la presenza di eventuali sistemi di identificazione dell’utenza.
Valorizzazione dei coefficienti k e degli ulteriori parametri ex d.P.R. 158/99
La terza maschera deve essere compilata solo nel caso in cui si tenga conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al d.P.R. 158/99 in fase di elaborazione tariffaria. Compilata la prima parte della maschera, il gestore può passare alla compilazione della relativa tabella ed inserire il valore scelto del coefficiente k separando la valorizzazione su parte fissa e parte variabile, sia per le utenze domestiche sia per le utenze non domestiche, considerando rispettivamente il numero di componenti familiari e l’attività produttiva svolta. Al fondo delle rispettive tabelle, è richiesto che il gestore necessariamente inserisca, con riferimento alle utenze domestiche:
- valori dei parametri relativi alla quota unitaria fissa, in relazione ai costi fissi attribuiti alle utenze domestiche, alla quota unitaria di rifiuti attribuibili ad un nucleo famigliare;
- costo unitario dei rifiuti attribuibili alle utenze domestiche.
E con riferimento alle utenze non domestiche:
- valori dei parametri relativi alla quota unitaria fissa, in relazione ai costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche;
- costo unitario dei rifiuti attribuibili alle utenze non domestiche.
Informazioni sulla misurazione della quantità di rifiuti conferiti
La quarta maschera deve essere compilata nel caso in cui siano stati implementati sistemi di misurazione puntuale almeno del rifiuto urbano residuo, a prescindere dal regime di prelievo applicato.
Informazioni sulla struttura tariffaria in caso di sistema puntuale
La quinta maschera deve essere compilata solo nel caso in cui sia in vigore un sistema di tariffazione puntuale, indipendentemente dalla natura del prelievo (se tributo o prestazione patrimoniale). Il gestore è chiamato ad inserire le informazioni in merito a:
- struttura di articolazione adottata;
- tipo di commisurazione scelto;
- eventuale presenza di “minimi” e/o di soglie massime;
- variabili individuate per la commisurazione di ciascuna componente tariffaria prevista nella struttura.
Dati tecnici sulle quantità raccolte
Nell’ultima maschera il gestore inserisce i dati relativi alle quantità raccolte, distinguendo tra rifiuti derivanti dall’attività di “spazzamento e lavaggio strade” e rifiuti conferiti dalle utenze, con riferimento sia alle frazioni differenziate sia al residuo urbano. Infine il gestore deve inserire il dato relativo alla “Quantità di rifiuti attribuiti alle utenze domestiche” che, in linea teorica rappresenta la “quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche”, il quale viene precedentemente utilizzato per il calcolo dei parametri “Quv – Quota unitaria di rifiuti attribuibili ad un nucleo famigliare” e “Cu UD – costo unitario dei rifiuti attribuibili alle utenze domestiche”. Questa compilazione richiama direttamente quanto inserito nella terza maschera che abbiamo incontrato in fase di compilazione, nominata “Valorizzazione coefficienti k ai sensi dell’Allegato 1 di cui al regolamento ex d.P.R. 158/99 e tipologie attività delle utenze non domestiche”.
La relazione di accompagnamento
La relazione di accompagnamento rappresenta una forma descrittiva relativa ai campi compilati durante la compilazione delle maschere, permettendo di aggiungere maggior dettaglio a quanto comunicato nella ricognizione. Le relazione deve essere elaborata sulla base del modello ufficiale fornito da ARERA, allegandola in fase di conclusione della ricognizione.
Le scadenze della procedura
ARERA aveva inizialmente fissato la scadenza dei termini per la ricognizione al 4/06/2024. Con un comunicato emanato in data 28/05/2024, l’Autorità ha spostato i termini prorogando la scadenza al 30/06/2024. La proroga è stata richiesta a seguito della segnalazione di alcuni malfunzionamenti sulla piattaforma che non permettevano al gestore del servizio di operare correttamente.
Conclusioni
Con questa ricognizione, ARERA procede con il suo intento di regolamentare al meglio il servizio rifiuti. La partecipazione all’indagine è quindi di fondamentale importanza per fornire un quadro completo ad ARERA, fornendo un quadro che ben definisca la reale situazione che, come ben sappiamo, risulta fortemente differente in tutta Italia, a causa delle differenze territoriali e derivante dalle numerose modifiche normative che hanno interessato la TARI e le sue forme precedenti.