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21 Giugno 2023

Split payment o scissione dei pagamenti

Lo split payment fa parte del nostro ordinamento da qualche anno. Ma lo conosciamo veramente?

In questo articolo analizziamo le principali caratteristiche di questo particolare istituto giuridico-fiscale. Gli argomenti trattati sono:

  • Cos’è lo split payment?
  • A chi si applica lo split payment
  • Fattura elettronica in split payment
  • Lo split payment nella dichiarazione IVA
  • Versamento dell’Iva split payment
  • Proroga dello split payment al 30 giugno 2026

Cos’è lo split payment

Lo split payment, o scissione dei pagamenti, è un meccanismo introdotto nell’ordinamento italiano attraverso la modifica del D.p.r. 633/1972 avvenuta a seguito dell’emanazione dell’articolo 1, comma 629, lettera b) della Legge Finanziaria 190/2014.  Il decreto è stato successivamente modificato da diversi interventi legislativi, tra cui il Decreto-legge 148/2017. Ad oggi lo split payment ha subito una deroga temporanea, autorizzata dall’Unione Europea; la prima deroga doveva durare fino al 2017, ma attualmente potrebbe rimanere in vigore fino al 30 giugno 2026.

Lo split payment, o scissione dei pagamenti, è un regime speciale di pagamento dell’Iva, che prevede la separazione (o scissione, per l’appunto) del pagamento della fattura tra l’imponibile e l’imposta sul valore aggiunto. Occorre, infatti, eseguire due versamenti separati in fase di pagamento di una fattura: da un lato si salda la fattura al fornitore solo per la parte imponibile, e dall’altro si versa all’Erario l’Iva attraverso il tributo 620E.

Questo meccanismo riduce il rischio di evasione fiscale attribuenti alla Pubblica Amministrazione l’onere di effettuare il versamento dell’imposta.

A chi si applica lo split payment

Lo split payment, o scissione dei pagamenti, si applica quando l’acquirente è una Pubblica Amministrazione o un soggetto assimilato, come gli Enti Locali, i Comuni, le Province, le Regioni, le Città Metropolitane, le aziende sanitarie locali (ASL), le aziende ospedaliere (AO), etc.

Lo split payment non si applica a:

  • Operazioni soggette a regimi speciali (minimi/forfettari) che non comportano l’indicazione dell’Iva in fattura.
  • Cessioni di beni/prestazioni di servizi per i quali i cessionari/committenti siano debitori d’imposta (Reverse Charge).
  • Prestazioni di servizi assoggettate alla ritenuta d’acconto.

Per riepilogare, il meccanismo dello split payment, già autorizzato con decisione di esecuzione 2017/784 del Consiglio UE e successivamente modificata con decisione di esecuzione 2020/1105 del Consiglio Ue, si applica:

  • alle operazioni effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni;
  • nonché degli enti pubblici economici e delle fondazioni, delle società controllate o partecipate da pubbliche amministrazioni;
  • o da enti e fondazioni e nei confronti di società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Fattura elettronica in split payment

La fattura elettronica dovrà esser compilata con i seguenti dati identificativi:

  • Denominazione completa del fornitore con codice Sdi o pec.
  • Data di emissione della fattura.
  • Numero della fattura.
  • Descrizione della fattura.
  • Imponibile.
  • Aliquota Iva.

Nella sezione “Dati Riepilogo, alla voce “Esigibilità IVA”, occorre inserire il valore “S” che, secondo le indicazioni dell’Agenzia delle entrate, indica la scissione dei pagamenti.

In particolare, la dicitura che deve essere inserita in ogni fattura è la seguente: “Operazione soggetta a split payment – il cedente non incassa l’Iva ai sensi dell’ex art.17-ter del D.P.R. 633/1972”. Tale indicazione sancisce che l’acquirente è obbligato al versamento all’Agenzia delle Entrate.

Nel campo “Dati Pagamento il campo “Importo Pagamento deve riportare solo il valore dell’imponibile.

Per applicare lo split payment, i fornitori sono obbligati ad emettere fattura elettronica verso la PA e devono seguire tre semplici step:

  1. Creare la fattura in formato XML.
  2. Firmare la fattura con firma digitale.
  3. Inviare la fattura allo SdI (Sistema di Interscambio).

Sono previste sanzioni amministrative sia per la mancata indicazione dello split payment, o scissione dei pagamenti, sia nei casi di omesso o ritardato pagamento dell’Iva:

  • Il fornitore che non emette fattura con split payment è punibile con una sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 8.000,00 (art. 9, comma 1, d.lgs.  471/1997);
  • La PA, in caso di omissione o ritardo del versamento IVA allo Stato, è sottoposta a sanzione amministrativa pari al 30% dell’importo non versato (art. 13 d.lgs.  471/1997).

A proposito di fatturazione elettronica, ti ricordiamo che anche nei rapporti con l’estero sono in vigore nuove regole in materia di trasmissione delle fatture. Leggi l’articolo sul tema che abbiamo pubblicato sul nostro sito: https://studiosigaudo.com/fatture-passive-estere-novita-introduzione-del-modello-elettronico/

Lo split payment nella dichiarazione IVA

Nella Dichiarazione IVA sono presenti diversi campi da compilare  al fine di tener conto delle modifiche apportate all’articolo 17-ter del DPR n. 633/72 in tema di split payment.

Nel dettaglio:

  • Campo VE38 in ‘‘Operazioni effettuate nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 17-ter’’: questo campo va ad accogliere, con riferimento al regime di split payment, non solo le operazioni effettuate nei confronti della P.A., ma anche quelle effettuate nei confronti delle società elencate nel comma 1-bis dell’art. 17-ter DPR n. 633/72 (modificato dall’art. 1 del D.L. n. 50/17, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 96/17);

Nella Sezione VE, dunque, devono essere inseriti i dati delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle PA e degli altri soggetti di cui al comma 1-bis dell’art. 17-ter del DPR n. 633/72 e per le quali l’imposta deve essere versata dai cessionari o committenti in applicazione delle disposizioni contenute nel art. 17-ter (split payment).

  • Campo VJ18 denominato ‘‘Acquisti dei soggetti di cui all’art. 17-ter’’: in questo campo devono essere esposti i dati relativi agli acquisti effettuati dalle pubbliche amministrazioni ed anche dalle società elencate nel comma 1-bis dell’articolo 17-ter del DPR n. 633/72.

Nella Sezione VJ si devono riepilogare i dati relativi ad acquisti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni titolari di partita IVA e dagli altri soggetti di cui al comma 1-bis dell’art. 17-ter del DPR n. 633/72 tenuti al versamento dell’imposta, per i quali la relativa imposta ha partecipato alle liquidazioni periodiche IVA (ai sensi del comma 2 dell’art. 5 del DM 23 gennaio 2015, come modificato dal DM 27 giugno 2017).

Versamento dell’Iva split payment

Attraverso la scissione dei pagamenti, gli enti della Pubblica Amministrazione che effettuano acquisti di beni e di servizi, versano l’Iva come debito tributario – risultante dalla fattura dei propri fornitori – direttamente all’erario.

La Pubblica Amministrazione che, in veste istituzionale, compra beni e/o servizi soggetti a split payment deve versare l’Iva entro il 16 del mese successivo tramite il modello F24EP con il codice tributo “620E”, indicando il mese e l’anno di riferimento.

Per la gestione commerciale di tali fatture, invece, si fa riferimento alle previsioni incluse nel Decreto MEF del 23.01.2015 e nella Circolare del 13/04/2015 n. 15 di Agenzia delle Entrate.

Proroga dello split payment al 30 giugno 2026

Con un avviso del Ministero dell’Economia e delle Finanze di inizio maggio è stato comunicato l’arrivo di una ulteriore autorizzazione a prorogare il meccanismo dello split payment, o scissione dei pagamenti, in attuale scadenza il 30 giugno 2023.

Con l’autorizzazione in esame (una volta resa ufficiale) lo split payment continuerà, pertanto, ad applicarsi senza alcuna variazione fino al 30 giugno 2026.

Riferimento normativo

Lo split payment, o scissione dei pagamenti, è disciplinato dai seguenti riferimenti normativi:

  • L’articolo 17-ter del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sulle vendite), che disciplina l’ambito soggettivo e oggettivo dello split payment, le modalità di fatturazione e gli adempimenti dei soggetti coinvolti.
  • La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12/E del 30 maggio 2018, che fornisce chiarimenti e istruzioni operative sullo split payment.
  • Il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2014, che individua la platea dei soggetti obbligati allo split payment.
  • Il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2016, che aggiorna la platea dei soggetti obbligati allo split payment.
  • Il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 22 dicembre 2017, che aggiorna nuovamente la platea dei soggetti obbligati allo split payment.
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