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4 Aprile 2016

Tributi – Baratto amministrativo

La Corte dei Conti Emilia Romagna (delibera n. 27/2016) fornisce alcuni chiarimenti sull’utilizzo del baratto amministrativo da parte dei Comuni nei confronti dei cittadini impossibilitati al pagamento dei tributi comunali:

  • secondo quanto previsto dall’art. 24 del DL. N. 133/2014, i Comuni hanno la facoltà di deliberare riduzioni o esenzioni di tributi in cambio di interventi da parte di cittadini/associazioni finalizzati alla riqualificazione o alla valorizzazione del territorio (in pratica i cittadini che non sono in grado di far fronte al pagamento dei tributi comunali possono godere di alcune riduzioni a fronte di lavori in favore della comunità);
  • la disciplina di questo meccanismo deve essere ufficialmente definita dall’apposito regolamento comunale ai sensi dell’art. 52 del DLgs. n. 446/1997;
  • non è sufficiente una delibera di Giunta per introdurre il baratto amministrativo e, ai fini della validità per l’esercizio in corso, tale delibera deve comunque essere approvata entro la scadenza per l’adozione del bilancio;
  • la funzione del regolamento è quella di fissare i criteri e le condizioni per la presentazione da parte dei contribuenti di progetti relativi a interventi di riqualificazione del territorio (ad es. interventi per “la pulizia, la manutenzione, l’abbellimento di aree verdi, piazze, strade, ovvero interventi di decoro urbano” e interventi per “la valorizzazione di una limitata zona del territorio”);
  • è esplicitamente esclusa la possibilità di utilizzare il baratto amministrativo per consentire ai cittadini di saldare debiti pregressi (tale soluzione non rientra nell’ambito applicativo della norma e rischia di determinare effetti pregiudizievoli sugli equilibri di bilancio.

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