Nel Supplemento Ordinario n. 55 della Gazzetta Ufficiale n. 233 hanno trovato pubblicazione gli ultimi decreti attuativi della delega fiscale di cui alla Legge n. 23/2014, tra cui anche il decreto relativo alla riforma del sistema processuale tributario. A differenza degli altri decreti pubblicati, il decreto in oggetto entrerà in vigore solo a partire dal 1° gennaio 2016 (per espressa previsione contenuta nell’art. 12).
Di seguito le principali novità:
- Gli agenti della riscossione potranno essere assistiti da propri funzionari o dall’Avvocatura dello Stato; per loro non ci sarà più bisogno, quindi, di ricorrere a dottori commercialisti o avvocati del foro.
- La mediazione sarà prevista per tutti gli atti impositivi fino a 20.000 euro, emessi da qualsiasi ente impositore.
- Qualora il contribuente salti la fase di reclamo si procederà a un semplice rinvio dell’udienza, senza alcuna inammissibilità.
- La conciliazione giudiziale trova spazio e applicazione sia nelle liti reclamabili sia in appello; tuttavia, la riduzione delle sanzioni varia a seconda del grado della sede in cui avviene la conciliazione: 35% del minimo in sede di mediazione, 40% in primo grado, 50% in secondo grado.
- La compensazione relativa alle spese processuali sarà ammissibile solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni e per soccombenza reciproca (quindi non più tramite rinvio al codice di procedura civile).
- Sarà pacifica sia l’applicabilità della condanna per responsabilità processuale aggravata, sia l’applicabilità della condanna derivante da una somma determinata in via equitativa dal giudice.
- Per quanto riguarda il giudizio di rinvio, il termine per la riassunzione viene dimezzato a sei mesi.
Il nuovo sistema di esecutività delle sentenze, infine, entrerà in vigore a partire dal 1° giugno 2016. Tra le novità spicca l’immediata esecutività delle sentenze di accoglimento del ricorso relative ad atti impositivi e a liti di rimborso. Nell’ambito di quest’ultima tipologia di liti, tuttavia, è prevista una situazione d’eccezione: in caso di importi sopra i 10.000 euro, si riserva al giudice la facoltà di subordinare la restituzione alla prestazione di un’apposita garanzia.