Nel testo della Legge di Stabilità vengono definiti i criteri di una nuova sanatoria per i soggetti decaduti dal beneficio della rateazione nei 36 mesi precedenti al 15/10/2015.
I destinatari della sanatoria sono tutti quei soggetti decaduti da piani di versamento rateale con l’Agenzia delle Entrate attivati in seguito a definizione degli accertamenti con adesione o in seguito a omessa impugnazione di cui al DLgs. n. 218/1997. Tutti i soggetti rispondenti a tali requisiti saranno riammessi al piano rateale precedentemente concesso, ma solo a patto che versino entro il 16/5/2016 la prima delle rate scadute. Inoltre, occorre sottolineare che la riammissione al piano di rateizzazione riguarda esclusivamente il versamento delle imposte dirette.
Il soggetto che intenda usufruire di tale opportunità e proceda al versamento della rata entro il termine prescritto, dovrà provvedere nei dieci giorni seguenti a trasmettere copia della quietanza all’ufficio competente. Quest’ultimo dovrà a sua volta:
- sospendere i carichi eventualmente iscritti a ruolo;
- ricalcolare le rate dovute, considerando anche gli importi versati successivamente all’iscrizione a ruolo;
- verificare il versamento delle rate restanti e procedere allo sgravio dei carichi iscritti a ruolo.
Qualora il contribuente manchi di pagare due rate (anche non consecutive), si concretizzerà il decadimento del soggetto dal piano di rateazione.
Se la rateazione è richiesta dopo una segnalazione effettuata ai sensi dell’art. 48-bis del DPR n. 602/1973, la stessa non può essere concessa limitatamente agli importi che ne costituiscono oggetto.