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28 Settembre 2015

Tributi – Modello IVA 2015

Il 30 settembre 2015 scade il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione annuale IVA congiuntamente al Modello UNICO 2015. In vista di tale scadenza, Assonime ha diffuso una circolare dedicata alle principali novità del modello (Circolare n. 28/2015).

In particolare, la Circolare si concentra sulle modifiche apportate al quadro RX (VX se si presenta la dichiarazione in forma autonoma), attraverso il quale è possibile richiedere a rimborso il credito IVA maturato nell’anno precedente:

  • nel suddetto quadro RX4 (o VX4) sono stati inseriti due riquadri in cui inserire la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, da parte del soggetto IVA: di non possedere i requisiti che qualificano le società di comodo (campo 7); di possedere i requisiti patrimoniali e contributivi per poter fruire dell’esonero della prestazione della garanzia (campo 8).

Tale modifica si è resa necessaria a seguito della nuova disciplina sui rimborsi IVA introdotta dall’art. 13 del decreto “Semplificazioni” (DLgs. n. 175/2014). Le nuove modalità di esecuzione dei rimborsi IVA prevedono, quindi, che sia possibile eseguire senza prestazione della garanzia i rimborsi per crediti IVA di importo:

–  fino a 15.000 euro, mediante la semplice presentazione della dichiarazione IVA annuale;

–  superiore a 15.000 euro, mediante apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione, nonché attestazione del possesso dei requisiti patrimoniali e contributivi di cui all’art. 38-bis, comma 3, lett. a), b) e c) del DPR n. 633/72.

La prestazione della garanzia patrimoniale rimane, invece, obbligatoria nei casi di soggetti etichettati come “a rischio” dall’Erario (cfr. all’art. 38-bis, comma 4, del DPR n. 633/72) e nel caso di soggetti che presentino la dichiarazione annuale senza visto di conformità o senza l’attestazione di cui sopra.

Secondo quanto indicato nella Circolare n. 28/2015, queste nuove modalità di rimborso IVA sono applicabili anche:

  • ai rimborsi delle eccedenze di credito emergenti dalla liquidazione dell’IVA di gruppo;
  • alle eccedenze di credito delle società partecipanti alla liquidazione di cui sopra compensate con il debito di altre società del gruppo IVA.

La presentazione congiunta entro il 30 settembre di dichiarazione dei redditi e dichiarazione IVA, all’interno del Modello UNICO, non sarà più un’opzione disponibile a partire dall’anno di imposta 2016, poiché la Legge di stabilità 2015 ha stabilito nuovamente l’obbligo di presentare la dichiarazione in forma “autonoma”.

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