L’art. 7, comma 11, del Codice della Strada attribuisce al Comune la facoltà di riservare, nelle zone di particolare rilevanza urbanistica (quale ad esempio il centro storico) “superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti in zona, a titolo gratuito od oneroso”. Tale facoltà non viene meno nel caso di spazi pubblici affidati in gestione a società in house.
Con riferimento alla norma di cui sopra, il Tar Abruzzo-Pescara (sentenza n. 109/2016) ha dichiarato legittima la decisione di un Comune di istituire un abbonamento a tariffa ridotta per la sosta nei parcheggi in concessione ai residenti del centro storico. Tale decisione aveva scatenato le proteste dei residenti interessati, precedentemente esonerati da alcun onere contributivo. I giudici, però, hanno dato ragione al Comune, riconoscendo il suo diritto ad attuare scelte ampiamente discrezionali anche finalizzate alla salvaguardia dell’equilibrio economico del gestore.