naviga tra gli articoli
tributi
Condividi l'articolo
9 Ottobre 2015

Tributi – Riforma della riscossione

Nel Supplemento Ordinario n. 55 della Gazzetta Ufficiale n. 233 hanno trovato pubblicazione gli ultimi decreti attuativi della delega fiscale di cui alla Legge n. 23/2014. Si tratta dei decreti legislativi incentrati sui seguenti temi:1) interpelli e contenzioso tributario; 2) organizzazione delle Agenzie fiscali; 3) sistema sanzionatorio; 4) riscossione; 5) stima e monitoraggio dell’evasione fiscale e monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale.

Di seguito le novità introdotte dai suddetti decreti, a partire dal 22 ottobre 2015 (data di entrata in vigore dei vari decreti escluso quello sulle modifiche al sistema contenzioso tributario):

  • La decadenza dalla dilazione dei ruoli avviene successivamente al mancato pagamento di cinque rate anche non consecutive. Ciò sarà valido esclusivamente per le nuove dilazioni concesse a partire dal 22 ottobre stesso.
  • In presenza di debiti fino a 50.000 euro, la difficoltà finanziaria risulta “presunta per legge” e quindi non è necessario fornirne documentazione.
  • A fronte della presentazione di un’apposita richiesta inoltrata entro il termine del 22 novembre 2015, potranno essere riammessi alla dilazione i contribuenti decaduti nei 24 mesi precedenti la data di entrata in vigore del decreto (ossia il 22 ottobre 2015).
  • Il contribuente ha la possibilità di ridurre le sanzioni a 1/3, previa rinuncia al ricorso, laddove l’annullamento parziale del provvedimento impugnato sopravvenga durante il contenzioso.
  • Nei casi di accertamento con adesioni, acquiescenza, conciliazione e mediazione, il numero massimo di rate previste per gli importi superiori a 50.000 euro è ora di 16 rate trimestrali.
  • Nei casi di avvisi bonari, il numero minimo di rate previste per somme fino a 5.000 euro è ora di 8 rate trimestrali.
  • Gli interessi di mora sono ancora calcolati sui soli importi dovuti a titolo di imposta (è stata infatti espunta la norma che prevedeva di includere anche sanzioni e interessi applicati nei pregressi stadi procedimentali all’interno della base su cui calcolare gli interessi di mora).
  • La sospensione legale della riscossione non è più ammessa per generici motivi di inesigibilità del credito.
  • Equitalia è ora tenuta a notificare cartelle di pagamento destinate a imprese e professionisti esclusivamente tramite PEC.

Articoli correlati

Scorri i documenti