Due sentenze del Tribunale di Bologna (nn. 3174/2015 e 3176/2015) hanno stabilito che
- il contributo statale, introdotto dal 2001 per sostenere i Comuni di fronte alla diminuzione del gettito ICI dovuta al passaggio degli immobili di categoria D dal valore contabile alla rendita catastale, deve essere calcolato in rifermento a tutti gli immobili di categoria D presenti sul territorio comunale;
- pertanto i ministeri dell’Economia e dell’Interno sono tenuti a corrispondere ai due Comuni ricorrenti un importo complessivo di circa 4 milioni di euro.
L’origine della vicenda risale al 2009: fino ad allora, infatti, i Comuni avevano calcolato l’entità del minor gettito annuale tenendo in considerazione anche le perdite degli anni precedenti; nel 2009, però, i ministeri dell’Economia e dell’Interno hanno messo in crisi tale procedura ormai consolidata, sostenendo che il calcolo dovesse essere effettuato unicamente rispetto agli immobili passati a rendita nel singolo anno. Ciò comportava che, a parte il primo anno, negli anni seguenti i valori limite da raggiungere per avere diritto al trasferimento compensativo (perdita superiore a euro 1.549,37 e allo 0,5% della spesa corrente) non venissero mai sforati.
I Comuni, allora, tramite l’Anci, avevano presentato ricorso davanti al Tar Lazio; quest’ultimo, però, nel 2010 aveva annunciato il proprio difetto di giurisdizione, costringendo i Comuni a riassumere singolarmente il giudizio davanti ai tribunali civili competenti per territorio. Fino ad ora le sentenze emesse sono cinque, di cui solo una contraria.
Nella sentenza in oggetto, i giudici hanno sottolineato che nella norma primaria (Legge n. 388/2000, art. 64) non sono presenti né una specificazione sull’anno di accatastamento degli immobili né altre limitazioni nel senso indicato dai ministeri.