Il Tar Bologna ha annullato una delibera comunale del 2011 relativa alle tariffe Tarsu, portando due elementi principali a sostegno della propria decisione: 1) mancata adozione di due tariffe diverse per gli alberghi, distinguendo i locali destinati a camere dai locali destinati alla ristorazione e ad altro utilizzo; 2) mancata motivazione della scelta di una tariffa doppia rispetto alle abitazioni private.
La sentenza del Tar Bologna (n. 1056/2015), tuttavia, risulta da una parte non completamente condivisibile per quanto riguarda la Tarsu e dall’altra parte sicuramente non applicabile all’attuale regime tariffario Tari.
Tarsu – Innanzitutto, secondo quanto stabilito da diverse sentenze della Cassazione (n. 8351/2015, 4321/2015, 7044/2014), il Comune non è obbligato a fornire motivazioni circa le tariffe Tarsu definite tramite delibera. Inoltre, sempre secondo le conclusioni della Cassazione, sono del tutto legittime le tariffe per gli alberghi superiori a quelle per le utenze domestiche (sentenze n. 14758/2015, 12769/2015, 4797/20104). Infine, la tesi proposta dal Tar Bologna è in netto contrasto con il principio di unitarietà della tariffa affermatosi nel regime Tarsu: tale principio stabilisce la definizione di un’unica tariffa indifferenziata sulla base dell’attività complessiva e principale svolta nei locali, nonostante l’eventuale svolgimento all’interno di essi di altre attività diverse.
Tari – La tariffa mista propugnata dal Tar non è applicabile all’attuale regime tariffario della Tari, in virtù dei criteri introdotti dal DPR n. 158/1999.