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12 Marzo 2014

Tributi – TASI e esenzioni

Il D.L. 16 del 6 marzo 2014 fa luce in merito alle esenzioni che caratterizzeranno la TASI e la sua applicazione. Vediamo infatti come, da elencazione del decreto, non saranno da assoggettare al pagamento i seguenti beni:

  • gli immobili posseduti dallo Stato;
  • gli immobili posseduti, purchè nel proprio territorio e destinati esclusivamente ai compiti istituzionali, da regioni, province, comuni, comunità montane, consorzi fra detti enti, ove non soppressi, enti del servizio sanitario nazionale;
  • i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  • i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’articolo 5-bis del Dpr 601/1973 (cioè le sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche da cui non derivi alcun reddito);
  • i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
  • i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense;
  • i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  • gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lettera c), del Dpr n. 917/1986, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all’imposta indipendentemente dalla destinazione d’uso dell’immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonchè delle attività di cui all’art. 16, lettera a), della legge n. 222/1985 (attività religiose), ferma restando la disciplina degli utilizzi misti delineata dall’art. 91-bis del D.L. n. 1/2012. Assistiamo in questo caso ad una estensione della disciplina prevista per l’IMU.

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