La corte di Cassazione, con la sentenza n. 22426, ha confermato che non esiste alcuna norma secondo la quale, ai fini IMU e TASI, sia prevista la responsabilità solidale per gli eredi del contribuente defunto. Dunque, in assenza di differenti indicazioni normative, si attua l’art. 752 del codice civile, secondo cui “i coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione della loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto”.
Poniamo, quindi, il caso che sopravvenga il decesso di un contribuente che ha lasciato diventare definitivo un accertamento con rilievi sia ai fini IRPEF sia IVA: i suoi eredi in tal caso dovranno rispondere in via parziaria per quanto riguarda l’IVA e in via solidale per quanto riguarda l’IRPEF.