Adottando la stessa disciplina dell’ICI, il legislatore ha stabilito che, in caso di immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il saldo dell’IMU deve essere effettuato dal curatore fallimentare o dal commissario liquidatore in un’unica soluzione entro tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
Per quanto riguarda la TASI, non è invece presente una norma che deroghi alle regole ordinarie e, secondo una corrente di pensiero, ciò autorizzerebbe la procedura concorsuale al pagamento della TASI secondo modi e termini previsti per i normali contribuenti.
In attesa di una norma ad hoc o di un’interpretazione ufficiale in merito, si pongono all’attenzione alcuni elementi:
– Il comma 6 dell’art. 10 del Dlgs. N. 504/1992 (decreto ICI), in caso di immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, prevedeva:
- Entro 90 giorni dalla nomina del curatore fallimentare o del commissario liquidatore, la presentazione a ogni Comune di ubicazione degli immobili di una dichiarazione attestante l’avvio della procedura concorsuale;
- Entro 3 mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili, il versamento dell’imposta dovuta per l’intero periodo di durata della procedura concorsuale.
– La locuzione “immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa” interessava anche i beni immobili detenuti dal fallito o dall’impresa in liquidazione, quali ad esempio i fabbricati concessi in locazione finanziaria per i quali il soggetto passivo era il locatario;
– Nel caso in cui un immobile compreso nel fallimento non fosse stato venduto e la procedura concorsuale si fosse conclusa con il ritorno in bonis dell’ex fallito, era stato stabilito da diverse sentenze della Corte di cassazione che la relativa ICI fosse a carico dell’ex fallito stesso;
– Con il comma 7 dell’art. 9 del DLgs. N. 23/2011 si è resa applicabile ai fini IMU la disciplina dell’ICI prevista per gli immobili in questione;
– Le FAQ del 3/06/2014 del Dipartimento delle Finanze hanno precisato che, in assenza di norme ad hoc, le fattispecie della TASI devono essere disciplinate secondo le regole dell’IMU.