Nell’Unico 2015 sarà possibile portare in deduzione, nella misura del 20%, l’IMU relativa agli immobili strumentali (cfr. art. 1, commi 715-716, Legge di Stabilità 2014).
Chi può fruire di tale deduzione?
- Le società di capitali
- Le società di persone
- Gli enti
- Gli enti non commerciali relativamente ai beni immobili per l’attività commerciale esercitata
- Gli esercenti attività d’impresa
- I soggetti in contabilità semplificata
- Gli esercenti arti e professioni
Tuttavia, imprese o professionisti appartenenti alle suddette categorie sono esclusi dalla deduzione relativamente all’IMU assolta su:
- Beni immobili non strumentali
- Immobili detenuti al di fuori della sfera imprenditoriale o professionale.
L’IMU in oggetto è deducibile nell’anno in cui avviene il relativo pagamento.
I soggetti che rientrano nelle categorie di possibili fruitori della deduzione devono verificare il requisito di strumentalità dell’immobile; infatti, è deducibile unicamente l’IMU versata su immobili strumentali:
- Immobili strumentali per natura (ossia immobili appartenenti alle categorie catastali B, C, D, E, A/10)
- Immobili strumentali per destinazione (ossia immobili utilizzati dal possessore esclusivamente ai fini dell’esercizio della propria attività d’impresa).
È espressamente esclusa la possibilità di dedurre l’IMU versata in merito a immobili ad uso promiscuo (ossia immobili destinati congiuntamente all’esercizio dell’attività d’impresa e all’uso personale o familiare).
Fonte: Fiscal-Focus