Per quanto riguarda l’ex casa coniugale oggetto di assegnazione a seguito di separazione, divorzio o cessazione degli effetti civili del matrimonio, le regole per il versamento di IMU e TASI sono differenti.
IMU – Secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 707, della Legge n. 147/2013, l’IMU non è applicabile sulla casa coniugale assegnata all’ex coniuge, nel caso in cui essa rientri nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7; qualora, invece, l’immobile interessato sia classificato nelle categorie A/1, A/8 e A/9, esso è assoggettato a IMU con aliquote e detrazioni previste per l’abitazione principale.
TASI – In caso di assegnazione dell’ex casa coniugale ad uno dei coniugi si posso verificare tre diverse situazioni rilevanti ai fini TASI:
- Il coniuge a cui la casa viene assegnata non è proprietario dell’immobile –> Entrambi i coniugi sono soggetti passivi TASI, rispettivamente come proprietario e come locatario (quest’ultimo versa la sua quota nella percentuale stabilita tramite delibera comunale e il resto del tributo è a carico del proprietario).
- Il coniuge a cui la casa viene assegnata è proprietario dell’immobile al 100% –> Vi è un solo soggetto passivo TASI tenuto al versamento complessivo del tributo.
- Il coniuge a cui la casa viene assegnata è comproprietario dell’immobile –> Entrambi i coniugi sono soggetti passivi TASI e sono tenuti al versamento del tributo rispettivamente per la propria quota di possesso.