L’Agenzia delle Entrate interviene a fornire chiarimenti sul ravvedimento operoso e sulle recenti modifiche ad esso apportate dalla Legge 190/2014 (Circolare n. 23/E/2015 dell’AdE).
In particolare l’interesse della circolare in commento si concentra sulla corretta interpretazione dell’art. 13, comma 1, lettera a)-bis del DLgs 472/97: tale articolo prevede la riduzione della sanzione a 1/9 del minimo “se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista una dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall’omissione o dall’errore”.
Il dubbio derivante da questa formulazione della norma riguarda il momento iniziale di decorrenza dei 90 giorni e la Circolare n. 23 tenta di chiarire proprio tale dubbio:
- I 90 giorni decorrono dalla scadenza del termine per il pagamento, per le irregolarità concernenti i versamenti (es. versamento IMU e TASI).
- I 90 giorni decorrono dal termine di presentazione della dichiarazione, per le violazioni commesse in tale ambito (es. dichiarazione infedele).
- I 90 giorni decorrono dal momento di commissione della violazione, per le altre violazioni (es. tardivo invio dello spesometro).