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2 Febbraio 2021

Agevolazioni IMU. Il MEF pubblica le FAQ – Esenzione IMU per le attività commerciali e loro migrazione

Domanda:

l’art. 5 del D. L. n. 149 del 2020, stabilisce l’esenzione per le attività indicate nell’allegato 2 ubicate nelle “regioni rosse”. Si chiede di sapere come debba essere applicata questa norma con riferimento ai contribuenti che sono migrati ad una regione diversa in data successiva all’entrata in vigore del dl suddetto;

Risposta:

Si ritiene che per l’esonero dalla seconda rata dell’imposta municipale propria (IMU) in scadenza il prossimo 16 dicembre, è sufficiente che l’immobile sia ubicato nella fascia “rossa” nel periodo compreso tra l’emanazione del D.P.C.M. 3 novembre 2020 e la data di scadenza del versamento della seconda rata dell’IMU (16 dicembre 2020), indipendentemente dalla circostanza che durante tale periodo il territorio della regione interessato passi in una fascia diversa.

A tale conclusione si perviene dalla lettura delle disposizioni contenute nei cosiddetti Decreti ristori e dalle relative relazioni tecniche.

Ed invero, l’art. 5 del D. L. n. 149 del 2020 (Ristori-bis) prevede che, ferme restando le disposizioni dell’art. 78 del D. L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e dell’articolo 9 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, non è dovuta la seconda rata dell’IMU, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2 del decreto stesso, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell’articolo 30 del D. L. n. 149 in esame.

Occorre precisare che, come risulta dalla relazione tecnica al decreto appena citato, al momento dell’emanazione del decreto stesso erano stati considerati i territori delle seguenti regioni: Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta, che facevano parte della fascia rossa.

Successivamente con l’art. 1 del D. L. n. 154 del 2020 (D. L. Ristori-ter) è stato effettuato il rifinanziamento delle misure di sostegno alle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, e nella relazione tecnica sono stati indicati gli effetti della cancellazione della seconda rata dell’IMU per i territori delle ulteriori regioni che nel frattempo venivano a far parte della fascia rossa, ovvero Abruzzo, Campania, Prov. Bolzano e Toscana.

Nell’Atto Senato A.S. 2027 del DDL di conversione del D. L. n. 154 del 2020 si legge infatti che l’incremento del Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è incrementato al fine di fare fronte agli oneri derivanti “dall’estensione dei benefici di cui agli articoli […] 5 del predetto decreto-legge…”. Pertanto, si ribadisce che la mutata differenziazione delle fasce territoriali avvenuta nel frattempo non è suscettibile di determinare alcun effetto nei confronti dei soggetti che presentavano i requisiti per l’agevolazione fiscale quando sono stati emanati i decreti summenzionati.

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