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9 Marzo 2022

Il TQRIF e la qualità del servizio rifiuti nel PEF

Con la delibera 15/2022/R/rif ARERA introduce e rende operativo il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (abbreviato TQRIF), con il quale l’Autorità fissa una serie di standard, dal livello più basso di gestione al più efficiente, sul quale i gestori devono uniformarsi a partire dal 2023. Tuttavia, tali meccanismi rientrano nell’attività programmatoria del nuovo PEF 2022-2025, per cui le scelte operative e le valorizzazioni dei costi di adeguamento devono essere inserite nel PEF. Oltre a questi passaggi il TQRIF considera anche l’applicazione dei criteri di gestione delle utenze non domestiche che nel rispetto dei criteri indicati nel D.lgs 116/2020 decidono di uscire dalla gestione del servizio pubblico. Procedura di revisione completa che culmina con l’obbligo di presentare una Carta dei Servizi unificata per ogni gestione TARI. Vediamo dunque chi sono i soggetti interessati e come si inseriscono queste novità nelle modalità di elaborazione del PEF.

I soggetti gestori

Il TQRIF si riferisce specificatamente a coloro che vengono identificati come soggetti gestori nel perimetro dei servizi TARI. I gestori richiamati dal testo unico, quindi, non sono altri che gli stessi soggetti che devono provvedere all’elaborazione del PEF, indicati da ARERA nell’MTR-2.

I gestori sono coloro che si occupano di:

  • servizi di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani;
  • servizi di spazzamento e lavaggio strade;
  • servizi di bollettazione e rapporto con l’utenza.

Visto il terzo punto sopra esposto ne deriva che il Comune viene identificato, nel caso in cui si occupi della tariffazione, come gestore del servizio. Di conseguenza l’Ente stesso si deve occupare delle valutazioni in merito alla qualità del servizio.

L’Ente Territorialmente Competente

Come per la procedura di elaborazione del PEF, l’Ente Territorialmente Competente (abbreviato E.T.C.) torna ad inserirsi come soggetto terzo nella procedura. Tuttavia, viene a mancare parte di quell’oggettività tanto richiesta da ARERA nella procedura di validazione del PEF, in quanto nelle attività di predisposizione ed inquadramento degli standard del TQRIF, è l’E.T.C. stesso che si occupa della valutazione dei livelli di qualità del servizio ed indica a quale degli schemi regolatori si deve far riferimento nelle prossime annualità di programmazione.

L’identificazione e la programmazione dei livelli di qualità

La procedura operativa

Appurati i soggetti a cui si fa riferimento, cosa e come si deve procedere per poter valorizzare tali adeguamenti nel PEF?

  1. L’E.T.C. contatta direttamente i gestori ed effettua una ricognizione del servizio al fine di stabilire in quale degli schemi regolatori ricade la gestione. I gestori trasmettono quanto rilevato e l’E.T.C. comunica il livello di qualità del servizio attuale.
  2. L’E.T.C. effettua uno studio strategico dei vari servizi, comunicando ai gestori se risulta necessario o meno effettuare opere migliorative per raggiungere i livelli minimi di qualità (nel caso in cui il servizio non rispetti quanto stabilito da ARERA) o per passare ad uno schema superiore e più efficiente, motivando la propria scelta.
  3. I gestori, nel caso in cui siano previsti degli adeguamenti, generano dei costi previsionali per rispettare quanto stabilito dall’E.T.C. e ne forniscono rilevanza economico-finanziaria valorizzandoli direttamente nelle proprie parti di competenza del PEF, descrivendo le operazioni migliorative in relazione di accompagnamento.
  4. L’E.T.C. riceve i dati dai soggetti gestori e valorizza i coefficienti migliorativi di sua competenza per permettere al piano di assorbire i nuovi costi previsionali evitando lo sfondamento del limite alla crescita incrementale delle tariffe.

Le componenti del PEF per l’adeguamento dei livelli di qualità

L’MTR-2 prevede la valorizzazione di alcune componenti tariffarie denominate CQ, che vanno di pari passo alle già note componenti per i costi operativi incentivanti, dette COI. Le componenti CQ di fatto operano in similmente alle componenti COI, risultando separate anch’esse tra parte fissa e variabile (in modo da permettere allocazioni di costo corrette a seconda di quali aree di gestione vengono “adeguate agli standard”), ma a differenza di queste ultime non trattano costi previsionali per il miglioramento del servizio, bensì portano in grembo il costo per l’adeguamento alla richiesta di qualità indicata dall’E.T.C. Ne consegue quindi che la metodologia per la valorizzazione delle due tipologie risulta la medesima, mentre cambia solo la derivazione dei dati di cui tenere conto nell’inserimento.

I coefficienti del PEF per l’adeguamento dei livelli di qualità

Nelle componenti CQ quindi si inseriscono le maggiorazioni di costo che derivano dalle valutazioni previsionali dei gestori per raggiungere gli standard prefissati. Sappiamo bene che con l’introduzione dell’MTR, ARERA ha voluto dare delle restrizioni ben specifiche rispetto a quanto il totale delle tariffe può crescere, introducendo il limite alla crescita. L’introduzione di valori maggiorazione di costo, tuttavia, rischia di far crescere troppo il totale tariffario rispetto alle annualità precedenti; quindi, occorre trovare un metodo che permetta al PEF questi nuovi inserimenti. Ecco, quindi, che arrivano in nostro soccorso i coefficienti PG e QL che già abbiamo visto nelle annualità precedenti di elaborazione del piano economico. Tali coefficienti percentuali potevano essere aumentati in relazione alla necessità di incrementare il limite alla crescita nel caso di operazioni migliorative della qualità del servizio (QL) o ampliamenti del perimetro di gestione (PG). Questo passaggio era necessario per permettere al limite tariffario del PEF di sostenere le maggiorazioni di costo inserite nelle componenti COI. Ecco che tali coefficienti trovano valorizzazione anche nel caso di maggiorazioni delle componenti CQ, in quanto, come già dimostrato, queste funzionano similmente.

Le scadenze della procedura

L’Autorità, nella delibera indica come scadenza confermata per la procedura la data del 31 marzo 2022, citando testualmente:

“quale termine ultimo per l’individuazione da parte dell’Ente territorialmente competente dello schema regolatorio di riferimento, al fine di consentire la corretta valorizzazione dei costi previsionali eventualmente connessi all’implementazione del TQRIF nel Piano Economico Finanziario 2022-2025 e la sostenibilità economico finanziaria degli eventuali interventi di riorganizzazione dei servizi necessari per ottemperare ai nuovi obblighi dall’anno 2023.”

Ne deriva che le tempistiche risultano essere particolarmente ristrette per l’attuazione di una programmazione che risulta essere di fondamentale importanza. Ne consegue che l’E.T.C. si deve attivare nel minore tempo possibile, valutando il livello attuale del servizio e indicando ai gestori la strategia previsionale da applicare nel PEF.

Un primo nodo sulla difficoltà di ottemperare alle richieste di ARERA è stato sciolto dal Decreto “Milleproroghe” che ha confermato lo slittamento delle date di approvazione del PEF e delle tariffe al 30 aprile, mentre le verifiche per l’adeguamento del TQRIF rimangono fissate al 1° marzo. Viene dato qualche giorno in più a gestori ed E.T.C. per la pianificazione, permettendo di scorporare i due adempimenti che inizialmente erano fissati entrambi in scadenza al 31 marzo.

Scadenza questa che verrà riproposta anno per anno, in quanto viene data la possibilità di organizzare i miglioramenti qualitativi “spalmandoli” sulle quattro annualità di programmazione del PEF.

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