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15 Dicembre 2021

La Dichiarazione IMU

In questo articolo parleremo della dichiarazione IMU e delle sue caratteristiche, analizzando anche le casistiche per le quali risulta necessaria la sua redazione e quelle per le quali invece la presentazione della dichiarazione IMU non risulta necessaria.

Prima di approfondire il tema della dichiarazione IMU, ricordiamo la definizione di IMU e le sue peculiarità.

Definizione e caratteristiche dell’IMU

L’ IMU è l’acronimo di Imposta Municipale Propria, ovvero uno dei tributi previsti dal sistema tributario italiano ed è dovuta da tutti coloro che possiedono dei fabbricati, dei terreni agricoli e delle aree fabbricabili.

Agevolazioni ed esenzioni

Sono però previste delle agevolazioni (in termini di riduzione dell’imposta) o delle esenzioni totali per alcune specifiche situazioni. Per elencarne alcune, possiamo citare:

  • l’esenzione per l’abitazione principale: l’immobile nel quale si prende la residenza stabilmente (se non rientra nelle categorie di lusso – per esempio A/8);
  • la contestuale esenzione per la pertinenza dell’abitazione principale: una pertinenza per ogni categoria – un C/6, un C/2 ed eventualmente un C/7;
  • la riduzione del 50% grazie alla stipula del contratto di comodato d’uso gratuito (genitore/figlio);
  • l’esenzione/riduzione (in base all’annualità di riferimento) per i cittadini iscritti all’ A.I.R.E;
  • esenzione per i terreni condotti da coltivatori diretti IAP;

Scadenze e modalità di pagamento

L’ IMU si versa in due rate:

  • il 16 giugno è prevista la prima scadenza;
  • il 16 dicembre è prevista la seconda scadenza.

Il pagamento si effettua per mezzo dell’F24 precompilato che, nel caso in cui ci si affidi ad un CAF o al proprio commercialista, sarà poi lo stesso operatore a predisporlo. Essendo l’IMU un’imposta in auto liquidazione non è prevista l’emissione di bollette ed F/24 da parte del Comune, al contrario di quanto avviene per la Tari.

Concluso questo breve ripasso sulle caratteristiche principali dell’Imposta Municipale Propria, trattiamo di seguito la dichiarazione IMU.

Cosa si intende per dichiarazione IMU

La dichiarazione IMU è una comunicazione ufficiale, redatta sotto forma di documento, che il contribuente presenta al Comune al fine di riportare e rendere noto all’ufficio competente tutte le modifiche intercorse nel corso dell’anno al riguardo della situazione sugli immobili posseduti, ponendo l’attenzione su tutto ciò che è difforme dalla precedente dichiarazione IMU (es. un immobile di mia proprietà è diventato un fabbricato inagibile METTO LINK INTERNO).

L’utilità principale è quella di rendere nota la nuova situazione dell’immobile e quindi far sì che l’ufficio tributi imposti su tale immobile la corretta aliquota, l’eventuale riduzione IMU o l’eventuale esenzione.

Quando è necessario presentare la dichiarazione IMU?

La dichiarazione IMU è necessario presentarla ogniqualvolta intervengano modifiche e variazioni diversamente non note al Comune, se non tramite comunicazione del contribuente.

Riportiamo di seguito alcuni esempi:

  • compravendita dell’immobile se rogito effettuato non in presenza di un notaio;
  • variazione rendita per ristrutturazione importante;
  • variazione del valore di aree fabbricabili;
  • quando un terreno diventa edificabile;
  • sottoscrizione/cessazione dei contratti di leasing immobiliare;
  • cessione immobili sociali (IACP);
  • in caso di variazione residenza nel Comune cui è ubicato l’immobile, il quale dunque diventa prima casa o situazione inversa;
  • se l’immobile viene concesso in comodato d’uso gratuito;
  • nel caso di immobile inagibile;
  • nel caso di fabbricati beni merce, costruiti dall’impresa costruttrice e non venduti né locati.

Quando non è necessario presentare la dichiarazione IMU?

Al contrario di quanto riportato sopra, in questo elenco indichiamo le casistiche per le quali non è necessaria la redazione della dichiarazione IMU:

  • se la vendita e il contestuale acquisto dell’immobile sono stati rogitati da un Notaio;
  • se, in casi di successione, questa è stata presentata in Comune;
  • se l’immobile è diventato rurale, in quanto tale situazione è stata concessa dal Comune stesso a seguito della presentazione della domanda da parte del contribuente.
  • a seguito di dichiarazione di inagibilità da parte del Comune.

In riferimento alla normativa e all’obbligatorietà o meno di presentazione della dichiarazione IMU, indichiamo di seguito i 3 scenari ben definiti con i quali possiamo risolvere ogni dubbio:

  • quando la normativa specifica che la presentazione della dichiarazione IMU è prevista a “pena decadenza”: in questo caso è obbligatorio presentarla entro la scadenza, diversamente non si ha diritto ad alcuna agevolazione;
  • quando la normativa specifica che la presentazione della dichiarazione IMU non è prevista a “pena decadenza”: è obbligatorio presentarla, in caso di non presentazione e di accertamento da parte dell’Ente non si perdono le agevolazioni ma il rischio che il Comune proceda all’emissione di un nuovo accertamento per omessa dichiarazione, è molto elevato;
  • quando la normativa non prevede proprio la presentazione della dichiarazione IMU: non è necessario dimostrare nulla in quanto il Comune dovrebbe essere già a conoscenza della situazione (es: vendita con rogito notarile) e pertanto l’eventuale accertamento ricevuto viene annullato d’ufficio.

Termine entro cui presentare la dichiarazione IMU

Per la presentazione della dichiarazione IMU vi è un termine stabilito, ovvero essa deve essere presentata entro il 31 dicembre dell’anno successivo rispetto alla data in cui si è acquisito la proprietà dell’immobile o sono intervenute variazioni per la determinazione dell’imposta.

La dichiarazione IMU rimane valida anche per gli anni successivi a meno che non intervengano variazioni tali da cambiare l’ammontare della somma dovuta (e di conseguenza ne andrà redatta una nuova e aggiornata).

Dichiarazione IMU – Modello

La dichiarazione IMU, come detto, è un documento che il contribuente deve redigere e inviare al Comune.

Esiste un modello idoneo, predisposto proprio per tale dichiarazione, reperibile in formato cartaceo presso gli uffici comunali oppure online in forma editabile visitando il sito del Dipartimento delle finanze – MEF.

Il modello è composto da 3 riquadri, dei quali forniamo brevi istruzioni per la compilazione:

  • il primo riquadro è dedicato al contribuente ed è la sede nella quale vanno inseriti i dati anagrafici (CF – cognome e nome – comune di nascita – data di nascita etc.):

Questo riquadro va compilato ed è il medesimo anche per le persone giuridiche e, ovviamente, al posto del cognome andrà inserita la ragione sociale e così via.

  • il secondo riquadro è dedicato al dichiarante e, al contrario del primo riquadro, questo è da compilare solo se contribuente e dichiarante non coincidono. Esempio quando a compilare la dichiarazione è il legale rappresentante, il socio amministratore, il liquidatore etc.
  • il terzo riquadro è dedicato ai contitolari e va compilato solo in caso di immobili in comproprietà. Vanno inserite le medesime informazioni richieste per il contribuente nel primo riquadro.

Successivamente vi sono dei campi descrittivi, destinati all’indicazione di tutte le informazioni inerente agli immobili oggetto di dichiarazione IMU.

Anche per questi campi formiamo brevi istruzioni di compilazione:

  • campo 1 – caratteristiche: va indicata la tipologia dell’immobile, o per meglio dire del bene in oggetto, identificabili grazie all’ausilio di numeri, ovvero:
    • 1 per i terreni;
    • 2 per aree fabbricabili;
    • 3 per fabbricati in categoria A per esempio (i più comuni);
    • 4 per immobili in categoria D;
    • 5 per abitazione principale;
    • 6 per la pertinenza;
    • Etc.
  • campo 2 – indirizzo: va semplicemente indicato l’indirizzo corretto di ubicazione;
  • campi da 3 a 8 – sezione/foglio/subalterno/categoria/classe: occorre indicare gli identificativi catastali, la categoria dell’immobile (A per i fabbricati quali appartamento, villetta – D per i produttivi – C per cantine, box e magazzini etc.) e la classe (la classe di redditività). Tutti dati reperibili dalla visura catastale o dall’atto di acquisto, per citarne due.
  • campi 9 e 10 – n. protocollo e anno vanno compilati solo in assenza di estremi catastali e si riferiscono al protocollo e all’anno in cui è stata inviata la richiesta di accatastamento.
  • campo 11 – immobile storico/immobile inagibile: da barrare solo nel caso in cui l’immobile sia inagibile o sia di interesse storico;
  • campo 12 – valore: occorre indicare la rendita dell’immobile, reperibile sempre a catasto o nell’atto;
  • campo 13 – % possesso: va indicata la propria quota di possesso;
  • campi 14 – 15: riduzione per terreni agricoli/esenzioni: da compilare solo nel caso in cui l’immobile o il terreno godono di esenzioni o riduzioni;
  • campo 16 – inizio e termine possesso: da quando si è acquisito l’immobile a quando si è ceduto il possesso;
  • campo 17 – detrazione: esempio detrazione per agevolazione prima casa;
  • campo 18 – fine lavori: per immobili “beni merci” intestati a imprese costruttrici.
  • campi 19 e 20 – acquisto/cessione: si barra la prima casella o la seconda, in base alla situazione, ovvero se il contribuente ha acquisito il possesso o l’ha ceduto (es. comprato o venduto). Va indicato accanto l’Ufficio dell’Agenzia dell’Entrate presso il quale è stato registrato l’atto.

Nel caso in cui la parte descrittiva non fosse sufficiente per l’indicazione di tutti gli immobili oggetto di dichiarazione IMU, è possibile utilizzare più modelli (indicando il numero progressivo del modello, nella casellina in fondo ad ognuno).

Il modello va ovviamente firmato dal contribuente e, in caso di contitolari, ognuno deve apporre la propria firma accanto al nominativo.

di Denise Di Fiore

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