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23 Luglio 2015

Fabbricati rurali: categorie A/6 e D/10

Con la sentenza n. 13740/2015, la Corte di Cassazione ha ribadito che a definire la ruralità dei fabbricati concorre la relativa classificazione catastale in categoria A/6 o D/10. Dunque, nel caso in cui il fabbricato sia classificato in una differente categoria, spetta al contribuente impugnare l’atto di classamento. Allo stesso modo, spetta al Comune impugnare l’attribuzione alle categorie A/6 e D/10, al fine di escludere il fabbricato dall’esenzione.

Ai fini ICI e IMU è necessario quindi l’accatastamento in categoria A/6 e D/10, mentre in caso di imposizione diretta è sufficiente che siano rispettati i requisiti soggettivi e oggettivi ex art. 9, comma 3 e 3-bis, del DLgs n. 557/1993.

Per quanto riguarda i fabbricati abitativi, il suddetto comma 3 stabilisce che, ai fini del requisito di utilizzo, i fabbricati interessati possano essere utilizzati come abitazione da:

1.   un soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all’attività agricola svolta;

2.   un affittuario del terreno stesso o  un soggetto che conduce il terreno cui l’immobile è asservito in virtù di altro titolo idoneo;

3.   familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai punti 1) e 2) che risultino tali dalle certificazioni anagrafiche ed i coadiuvanti iscritti con tale qualifica ai fini previdenziali;

4.   soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti in seguito ad attività svolte in campo agricolo;

5.   almeno un socio o amministratore di società agricola.

Nei soli casi ai punti 1, 2 e 5 di cui sopra, è necessario che i soggetti indicati siano imprenditori agricoli iscritti al Registro delle imprese

Il terreno collegato al fabbricato abitativo deve avere una superficie di almeno 1 ettaro e deve essere censito al catasto dei terreni con attribuzione di reddito agrario; per i terreni ubicati in Comuni montani, è sufficiente che l’estensione raggiunga i 3000 mq. È possibile considerare rurale anche un fabbricato che non si trovi sul terreno al quale è collegato: entrambi, tuttavia, devono essere ubicati nello stesso Comune o in Comuni confinanti.

Esiste anche un requisito reddituale da soddisfare, in quanto il volume di affari derivante dalle attività agricole deve rappresentare più della metà del reddito complessivo; per i terreni ubicati in Comuni montani, è sufficiente che il volume d’affari costituisca un quarto del reddito complessivo.

Ultimo requisito previsto è che l’immobile interessato non abbia le caratteristiche di lusso proprie delle categorie A/1 e A/8.

“Nel caso in cui l’unità immobiliare sia utilizzata congiuntamente da più proprietari o titolari di altri diritti reali, da più affittuari, ovvero da più soggetti che conducono il fondo sulla base di un titolo idoneo, i requisiti devono sussistere in capo ad almeno uno di tali soggetti” (CM n. 73/E/1994). Nel caso in cui, invece, sul terreno siano presenti più fabbricati ad uso abitativo, è necessario che i requisiti di ruralità siano soddisfatti distintamente dai singoli fabbricati.

Fonte: EC News

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