In seguito all’abrogazione del Dm del 28 novembre, è stato stabilito che i proprietari di terreni agricoli che abbiano versato un’IMU non dovuta, poiché basata su norme ora abrogate, avranno diritto a ottenere un rimborso o, qualora ciò sia previsto dal regolamento comunale, avranno diritto alla compensazione con altri debiti tributari.
Tuttavia, dal 2015 sono entrate in vigore nuove direttive:
– È prevista una detrazione da 200 Euro per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali in possesso di terreni nella cosiddetta “collina svantaggiata” (ossia i terreni situati in Comuni che erano esenti secondo la vecchia circolare ministeriale del 1993, ma che ad oggi rientrano nella classificazione Istat come “non montani”);
– È stata confermata l’esenzione per i terreni agro-silvo-pastorali a proprietà indivisa ed è stata decisa una verifica sul gettito effettivo per i Comuni; i numeri risultanti da tale verifica saranno poi messi a confronto, entro il 30 settembre, con i dati delle tabelle ministeriali sulla base delle quali sono stati attuati i fondi agli enti (tale verifica può avere come conseguenza unicamente degli aggiustamenti tra un Comune e l’altro, senza comportare alcuna riduzione dei tagli previsti).
Il nuovo decreto sull’IMU agricola, ora in esame in Aula, ha ottenuto in commissione l’approvazione di due importanti elementi:
– Un rinvio di sei mesi dei termini per il completamento dei decreti attuativi della delega fiscale;
– La possibilità per i proprietari di versare l’IMU agricola 2014 (seguendo i dettami della nuova normativa) entro il 31 marzo, senza alcuna sanzione.
Per quanto riguarda i Comuni, la nuova disciplina dell’IMU sui terreni comporterà nuovi adempimenti derivanti dalle procedure di rimborso ma nessuna attribuzione di risorse aggiuntive.