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10 Marzo 2015

IMU dei terreni agricoli

Continuano le novità introdotte in tema di IMU agricola:

  • È possibile effettuare il versamento dell’imposta per l’anno 2014 entro il 31 marzo 2015, senza l’applicazione di interessi o sanzioni;
  • Coloro che abbiano già versato un’IMU non dovuta, poiché basata sul DM 28 novembre 2014, avranno diritto a ottenere un rimborso o, qualora ciò sia previsto dal regolamento comunale, avranno diritto alla compensazione con altri debiti tributari;
  • È stata confermata anche per gli anni successivi al 2014 l’esenzione per i terreni agro-silvo-pastorali a proprietà indivisa e inusucapibile (anche se non collocati in zone montane o di collina);
  • È stata introdotta una detrazione da 200 Euro per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali in possesso di terreni nella cosiddetta “collina svantaggiata” (ossia i terreni situati in Comuni che erano esenti secondo la vecchia circolare ministeriale del 1993, ma che ad oggi rientrano nella classificazione Istat come “non montani”).

I contribuenti possono consultare l’elenco ISTAT alla pagina www.istat.it/it/archivio/6789, al fine di verificare se il proprio terreno appartenga a comuni T (Totalmente montani e quindi esenti dall’IMU), P (Parzialmente montani e dunque esenti dall’IMU solo relativamente ai terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola) o NM (Non montani e quindi assoggettati al versamento dell’imposta). In relazione ai terreni appartenenti a comuni “Parzialmente montani” ma con altitudine superiore ai 600 metri, è applicabile l’esenzione su tutti i terreni prevista dal DM 28 novembre 2014. In relazione, invece, ai terreni appartenenti a comuni “Non montani” ma con altitudine compresa tra i 281 e i 600 metri, l’esenzione è prevista unicamente per i terreni di proprietà di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli professionali.

Fonte : Eutekne

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