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11 Agosto 2015

Obbligazioni per il pagamento della sanzione non trasmissibili agli eredi

In merito alle sanzioni amministrative tributarie opera l’art. 8 del DLgs n. 472/97, che stabilisce quanto segue: “l’obbligazione per il pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi”. Ciò implica che, a partire dal momento del decesso del contribuente, non è possibile far ricadere sugli eredi alcuna richiesta di somme a titolo di sanzione, neppure nel caso in cui l’atto di contestazione della sanzione o l’accertamento siano stati resi definitivi.

Qualora il contribuente aderisca a uno dei vari istituti deflativi del contenzioso, si verifica la possibilità di dilazionare i pagamenti; tuttavia, in caso di mancato pagamento di anche solo una delle rate scatta il raddoppiamento della sanzione (60% e non più 30%). Anche in tal caso, però, rimane valida l’intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi. Si può concludere, quindi, che il principio espresso dal suddetto art. 8 opera sia in presenza di sanzioni ridotte per adesione all’istituto deflativo, sia in presenza di sanzioni maggiorate in seguito al mancato versamento delle rate.

Infine, è utile specificare che in caso di mancato pagamento delle rate successive alla morte del contribuente, rimane ferma l’applicabilità delle relative sanzioni agli eredi responsabili della violazione.

Fonte: Eutekne

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