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14 Dicembre 2022

Lo Schema regolatorio e i livelli di qualità secondo i principi di ARERA

Con la delibera 15/2022/R/rif, ARERA introduce il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (abbreviato TQRIF), con il quale l’Autorità fissa una serie di standard, dal livello più basso di gestione al più efficiente, sul quale i gestori devono uniformarsi a partire dal 2023.

Alcuni degli adempimenti previsti dalla delibera 15, tuttavia, hanno avuto luogo nel 2022 e fungono da punto di partenza per l’applicazione di tutti i principi del TQRIF. Questi adempimenti sono: Carta dei servizi e Schema regolatorio per la qualità.

La Carta dei Servizi viene rielaborata in formato “unificato” tra tutti i gestori del servizio insistenti sul medesimo territorio ed approvata dall’Ente Territorialmente Competente, secondo una metodologia simile a quella del Piano Economico Finanziario (i gestori producono le loro parti grezze, aggregate dall’Ente territoriale in un secondo momento). Si rimanda all’articolo intitolato La Carta dei Servizi secondo il TQRIF e il ruolo dell’E.T.C.per un excursus sui principi alla base dell’elaborazione della nuova carta secondo il TQRIF.

Lo Schema regolatorio per la qualità viene applicato direttamente nel Piano Economico Finanziario quadriennale 2022-2025, permettendo all’Ente Territorialmente Competente di inquadrare gli standard di qualità della gestione.

Vediamo dunque quali sono i punti salienti sviscerati dal TQRIF in relazione allo Schema regolatorio della qualità e cosa queste novità comportino per gli Enti.

I soggetti gestori

Innanzitutto, occorre identificare chi sono i soggetti interessati da tale adempimento. Il TQRIF si riferisce specificatamente a coloro che vengono identificati come soggetti gestori nel perimetro dei servizi TARI. I gestori richiamati dal testo unico, quindi, non sono altri che gli stessi soggetti che devono provvedere all’elaborazione del Piano Economico Finanziario, indicati da ARERA nell’MTR-2, e richiamati dal TQRIF.

I gestori sono coloro che si occupano di:

  • servizi di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani;
  • servizi di spazzamento e lavaggio strade;
  • servizi di bollettazione e rapporto con l’utenza.

Visto il terzo punto sopra esposto ne deriva che il Comune viene identificato, nel caso in cui si occupi della tariffazione, come gestore del servizio. Di conseguenza l’Ente stesso si deve occupare delle procedure di rilevazione della qualità del servizio per la propria parte di competenza.

L’Ente Territorialmente Competente

Altro soggetto fondamentale per l’identificazione dello Schema regolatorio risulta essere l’Ente Territorialmente Competente (abbreviato E.T.C.), che, come per la procedura di elaborazione del PEF, torna ad inserirsi come soggetto terzo nella procedura. L’Ente Territorialmente Competente, infatti, si occupa esso stesso della valutazione dei livelli di qualità del servizio ed indica a quale Schema regolatorio si deve far riferimento nelle prossime annualità di programmazione.

Lo Schema regolatorio e i livelli di qualità

Definizione di Schema regolatorio

Con il termine “Schema regolatorio” si intende una tabella interattiva con il quale l’Ente Territorialmente Competente rileva e definisce i livelli di qualità della gestione in essere del servizio integrato rifiuti.

La tabella, definita a doppia entrata, presenta input sulla base dei principi previsti dal TQRIF derivanti dalla qualità contrattuale e dalla qualità tecnica.

Con “qualità contrattuale” si intendono gli standard previsti dal contratto di affidamento del servizio. Nello specifico si fa riferimento ai seguenti indicatori:

  1. tempo di risposta alle richieste di attivazione del servizio;
    1. tempo di risposta alle richieste di variazione e di cessazione del servizio;
    1. tempo di consegna delle attrezzature per la raccolta;
    1. tempo di risposta motivata a reclami scritti;
    1. tempo di risposta motivata a richieste scritte di informazioni;
    1. tempo di risposta motivata alle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati;
    1. tempo medio di attesa per il servizio telefonico;
    1. tempo di rettifica degli importi non dovuti;
    1. tempo di ritiro dei rifiuti su chiamata;
    1. tempo di intervento in caso di segnalazione per disservizi;
    1. tempo di riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare.

Con “qualità tecnica” si definiscono gli obblighi di servizio in relazione agli standard tecnici dei singoli servizi che compongono la gestione integrata quali:

  1. puntualità del servizio di raccolta e trasporto;
  2. diffusione dei contenitori della raccolta stradale e di prossimità non sovra-riempiti;
  3. durata dell’interruzione del servizio di raccolta e trasporto;
  4. puntualità del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade;
  5. durata dell’interruzione del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade;
  6. tempo di arrivo sul luogo della chiamata per pronto intervento.

Si presenta qui di seguito la tabella di riferimento.

A seconda delle rilevazioni previsionali eseguite dall’Ente Territorialmente Competente la gestione si può posizionare in uno dei quattro schemi regolatori così suddivisi:

  • Schema regolatorio I: livello minimo;
  • Schema regolatorio II e III: livello intermedio;
  • Schema regolatorio IV: livello alto.

Gli adempimenti dello Schema regolatorio

Identificato dall’Ente Territorialmente Competente lo Schema regolatorio di appartenenza, i soggetti gestori devono quindi prevedere una serie di meccanismi di attuazione degli obblighi previsti dallo schema stabilito sulla base della propria competenza all’interno del servizio rifiuti.

Le aree tematiche sviscerate dal TQRIF riguardano in particolare:

  1. attivazione, variazione e cessazione del servizio;
  2. reclami, richieste scritte di informazione e di rettifica degli importi addebitati;
  3. punti di contatto con l’utente;
  4. modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rettifica degli importi non dovuti;
  5. servizi di ritiro su chiamata;
  6. interventi per disservizi e per riparazioni delle attrezzature per la raccolta domiciliare;
  7. continuità e regolarità del servizio di raccolta e trasporto;
  8. continuità e regolarità del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade;
  9. sicurezza del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
  10. indicatori e modalità per la gestione degli obblighi di qualità in caso di gestore non integrato del servizio;
  11. livelli generali di qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
  12. obblighi di registrazione e comunicazione.

Le scadenze della procedura della qualità

L’Autorità, attraverso la delibera stabilisce un cronoprogramma per l’attivazione della procedura relativa alla qualità dei servizi, così definito:

  • entro il 2022: individuazione dello Schema regolatorio dell’Ambito tariffario (entro marzo 2022), definizione della Carta dei Servizi integrata e aggiornamento del Regolamento dei rifiuti;
  • dal 01.01.2023: entrata in vigore del TQRIF e applicazione di tutti i principi elaborati precedentemente;
  • dal 01.01.2024: attivazione dei principi sanzionatori per i casi di inerzia ed entro il 31.03.2024 comunicazione dei primi report di qualità ad ARERA.

Ne deriva che le tempistiche risultano essere particolarmente ristrette per l’attuazione di una programmazione fondata sui principi stabiliti da ARERA in tema di qualità dei servizi. Pertanto, i soggetti gestori del servizio si dovranno attivare nel minore tempo possibile, considerando la scelta dello schema di riferimento come punto di partenza. In particolare, i Comuni dovranno dotarsi di opportuni strumenti, prevalentemente informatici, per sopperire alle tempistiche di gestione dell’utenza e al monitoraggio della qualità previsti dagli adempimenti ARERA.

Conclusioni

Sebbene la deliberazione di ARERA sia un ottimo punto di partenza per poter migliorare le realtà di gestione dei rifiuti in Italia, occorre rilevare che nonostante la grande maggioranza dei Comuni italiani abbia previsto per l’annualità 2022 lo Schema regolatorio I, le ristrette tempistiche per l’attuazione degli adempimenti rischiano di appesantire troppo l’Ente, già sovrastato dalle numerose attività operative.

L’Autorità prevede inoltre, che gli Enti posizionati sul livello minimo debbano necessariamente cambiare di schema, passando ad un livello quantomeno intermedio. Tuttavia, non è da escludere che l’iter normativo possa prevedere che l’obiettivo finale del TQRIF sia quello di spingere tutte le gestioni sullo schema IV.

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