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18 Febbraio 2013

Tecnico – Il nuovo classamento va motivato

Con propria ordinanza, la n. 1766/2013, la Corte di Cassazione è tornata a ribadire un concetto già espresso in precedenti sentenze.

Dal momento in cui l’atto di accatastamento può essere considerato come atto di natura valutativa è obbligatorio fornire un’adeguata motivazione alla sua variazione.

L’Agenzia del Territorio non dovrà quindi limitarsi alla sola enunciazione degli elementi oggettivi alla base della modifica, ma procedere con l’indicazione se la variazione sia dovuta a trasformazioni specifiche subite dall’immobile piuttosto che da una risistemazione dei parametri relativi alla microzona in cui è posizionata l’unità in oggetto.

Nel primo caso sarà a carico dell’Agenzia andare ad indicare le trasformazioni intervenute, se la variazione derivasse invece da una revisione dei parametri dovrà invece indicare l’atto con il quale si è provveduto alla revisione dei parametri.

Si andrà quindi ad effettuare una distinzione tra nuovo classamento derivante da:

– trasformazioni edilizie subite dall’immobile, comma 336 Finanziaria 2005;

– revisione dei parametri catastali, comma 335 Finanziaria 2005:

– revisione in seguito alla manifesta incongruenza tra il precedente classamento dell’unità immobiliare e il classamento di fabbricati similari aventi caratteristiche analoghe, art. 3 comma 58 L. 662/96.

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