Due nuove sentenze della Cassazione (n. 13391 e 13392) ribaltano la precedente posizione della Corte in materia di aree fabbricabili possedute in comproprietà da coltivatori diretti e soggetti che, invece, non esercitano l’attività agricola: l’agevolazione prevista dalla normativa ICI non interessa tutti i comproprietari, bensì solo i CD per i quali l’attività agricola risulta la principale fonte di reddito.
Di recente, anche l’Anci Emilia-Romagna si era espressa in contrasto con la precedente tesi della Cassazione secondo cui l’agevolazione, in quanto oggettiva, era da considerarsi estesa a tutti i contitolari (sentenza n. 15566/2010). L’Anci evidenziava, tra l’altro, la diffusa pratica di applicare, per diversi comproprietari, imposizioni diverse al medesimo oggetto imponibile ICI/IMU, a seconda della differente destinazione.
La Cassazione, in linea con la posizione dell’Anci Emilia-Romagna, ha quindi ridelineato come soggettiva l’agevolazione per le aree fabbricabili, riservandola ai soli proprietari coltivatori diretti; in aggiunta, è stato specificato che il CD può accedere a tale agevolazione solo nel caso in cui ricavi dall’attività agricola la quota maggioritaria del proprio reddito.