Le aree edificabili sono soggette a doppia tassazione , IMU e TASI, sulla base di un comune imponibile (ovvero il valore venale in comune commercio all’1/1/2014) a cui si applica l’aliquota deliberata dal Comune.
I Comuni possono approvare tramite apposita delibera, dei valori di orientamento grazie ai quali dovrebbe essere più facile per i contribuenti stabilire il valore imponibile. Il Comune è, inoltre, autorizzato a procedere con eventuali accertamenti nel caso in cui i contribuenti non si attengano ai valori di riferimento indicati; in tali casi, tuttavia, i contribuenti hanno la facoltà di giustificare il proprio operato, dimostrando che l’importo indicato dal Comune è stimato per eccesso.
Sono da considerarsi aree fabbricabili:
– i terreni cui è stata rilasciata apposita certificazione
– i terreni considerati edificabili dagli strumenti urbanistici
– i fabbricati oggetto di interventi di demolizione e successiva ricostruzione oppure oggetto di ristrutturazione edilizia
– i fabbricati collabenti.
Non sono da considerarsi aree fabbricabili:
– i terreni pertinenziali ai fabbricati, anche se edificabili
– i terreni posseduti e direttamente coltivati dagli IAP e dai coltivatori diretti (qualora però il proprietario dell’area abbia ottenuto la concessione aedificandi, a partire dalla data di inizio effettivo dei lavori e fino alla loro conclusione, IMU e TASI sono dovute e devono essere calcolate sul valore venale del fondo).
Per quanto riguarda le aree edificabili concesse in affitto, l’IMU è interamente a carico del proprietario, mentre la TASI ricade per il 10%/30% sull’affittuario coltivatore e per il restante 90%/70% sul proprietario.