Una nuova sentenza della Cassazione arriva a ribadire un requisito essenziale per il riconoscimento dell’esenzione ICI sugli immobili posseduti da enti religiosi: è necessario che in tali immobili non si svolgano attività diverse da quelle legate al culto (esercizio del culto e cura delle anime, formazione del clero e dei religiosi, scopi missionari, catechesi, educazione cristiana).
Nel caso in oggetto, una congregazione religiosa romana ha invocato l’esenzione ex art. 7, DLgs. n. 504/92 per un immobile destinato ad attività ricettiva o ad assistenza dei pellegrini. La Corte ha negato il riconoscimento di tale diritto, non rinvenendo la sussistenza del requisito oggettivo necessario per l’esenzione (lo svolgimento, appunto, delle sole attività di religione o di culto sopra citate).