L’ordinanza n. 19016 della Cassazione ha stabilito che un istituto religioso proprietario di un immobile concesso in locazione per attività alberghiera è tenuto al versamento dell’ICI su tale immobile.
I giudici hanno ritenuto inammissibili i motivi di ricorso presentati dall’istituto, in quanto redatti in modo plurimo mediante la prospettazione di più censure su questioni diverse. Il “giudicato” (art. 2909 del C.C.), infatti, è applicabile sia quando si tratta dello stesso tributo sia quando gli atti tributari impugnati in due giudizi sono diversi.
Nel caso specifico, comunque, è anche possibile rilevare l’assenza del requisito oggettivo richiesto dall’art. 7 del decreto ICI ai fini dell’esenzione: l’immobile interessato, infatti, era destinato allo svolgimento di attività commerciali.