La Legge di Stabilità 2016 ha disposto l’esenzione IMU per i terreni agricoli di cui all’art. 7, comma 1, lettera h), DLgs. n. 504/1992 qualora ubicati nei Comuni identificati dalla circolare del Mef n. 9/1993, ripristinando la situazione ante DL n. 4/2015.
Per i contribuenti colpiti dall’IMU 2014 ex DL n. 4/2015, è possibile ora avanzare richiesta di rimborso sulla base di quanto disposto dalla CTP di Grosseto (sentenza n. 402/4/2015): i giudici hanno riconosciuto l’illegittimità degli effetti retroattivi del tributo per l’anno 2014.
La retroattività dell’IMU agricola, infatti, era in contrasto con quanto sancito dall’art. 3, Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente): “le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono”.
Dunque, per i soggetti interessati dall’imposta di cui sopra, è possibile procedere alla presentazione di un’istanza di rimborso relativamente a quanto versato per l’anno 2014.