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29 Ottobre 2015

Tributi – IMU e TASI per le abitazioni di lusso anche nel 2016

A differenza di quanto anticipato la scorsa settimana da Palazzo Chigi, anche per l’anno 2016 permangono in capo alle abitazioni classificate come “di lusso” le imposte comunali IMU e TASI.

Riportiamo di seguito il testo delle norme relative ai tributi sopra citati, così come esse appaiono conseguentemente alle modifiche apportate dal DDL Stabilità 2016:

  • Art. 13, comma 2, DL n. 201/2011 “L’imposta municipale propria (IMU) non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10”.
  • Art. 1, comma 639, L. n. 147/2013 ““È istituita l’imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico, sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore”.
  • Art. 1, comma 669, L. n. 147/2013 “Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”.

Dunque, per l’anno 2016, permangono sia l’esenzione IMU sugli immobili adibiti ad abitazione principale, sia l’eccezione riguardante le abitazioni principali classate nelle categorie A/1, A/8 e A/9. Sempre per l’anno 2016, la TASI viene invece abolita per tutti gli immobili adibiti ad abitazione principale (pertinenze escluse), con l’eccezione di quegli immobili classati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

2016 Abitazione principale non “di lusso” Abitazione principale “di lusso” (categorie A/1, A/8 e A/9)
IMU

NO

SI

TASI

NO (escluse pertinenze)

SI

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