La sentenza n. 1844/12/2016 della Ctr Emilia Romagna si è concentrata nuovamente sulla questione dell’imponibilità ICI/IMU per i giardini edificabili: l’assoggettamento al tributo è previsto solo in caso di accatastamento autonomo del giardino, non registrato quindi come pertinenza dell’abitazione cui appartiene.
L’orientamento del Ministero e della giurisprudenza in merito a tale questione ha oscillato a lungo tra due interpretazioni opposte: da un lato, il Ministero riteneva l’area sempre soggetta ad ICI (e quindi anche IMU), indipendentemente dall’iscrizione censuaria; dall’altro, la Cassazione ha dapprima sostenuto la non assoggettabilità anche in caso di accatastamento autonomo, salvo poi cambiare orientamento e confermare la necessità dell’esistenza di un vincolo pertinenziale per evitare un’autonoma imposizione del giardino edificabile.