In caso di pignoramento immobiliare, il debitore pignorato è tenuto a versare l’IMU fino al momento della vendita effettiva dell’immobile a un soggetto terzo con conseguente emissione del relativo decreto di trasferimento. Fino a tale momento, infatti, il debitore pignorato rimane effettivo possessore del fabbricato, e quindi soggetto passivo per le imposte sul reddito. Non si verifica, pertanto, alcun trasferimento del carico tributario “medio tempore in capo al custode giudiziale” e quest’ultimo non risulta mai, in nessuna fase della procedura, possessore dell’immobile.
A favore di questa posizione esistono numerosi documenti sia della Cassazione (es. ordinanza n. 5737/2013) sia dell’Agenzia delle Entrate (es. RM 158/E/05).
Esistono, tuttavia, anche alcune pronunce minoritarie di parere avverso, come ad es. la sentenza n. 79/2010 della CTR della Basilicata.