La CTP di Varese ha decretato che, ai fini della classificazione dei terreni attigui a un fabbricato come pertinenze, ciò che conta è la destinazione di fatto, lo stato dei luoghi, e non la distinta iscrizione in catasto del fabbricato e della pertinenza (sentenza n. 414/04/2015).
Si ricorda che ai fini ICI e IMU, le aree occupate dal fabbricato e le aree pertinenziali non vengono tassate autonomamente, in quanto sono considerate parte integrante del fabbricato stesso. L’art. 817 c.c. definisce come pertinenze “le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa [requisito oggettivo]. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima [requisito soggettivo]”.
A sostegno delle proprie conclusioni, i giudici della CTP hanno fatto chiaro riferimento a una sentenza della Cassazione in cui si stabilisce che “in tema di ICI, il DLgs. n. 504 del 1992, art. 2, il quale esclude l’autonoma tassabilità delle aree pertinenziali, fonda l’attribuzione alla cosa della qualità di pertinenza sul criterio fattuale e cioè sulla destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio od ornamento di un’altra, senza che assuma rilievo la distinta iscrizione in catasto della pertinenza e del fabbricato”.