naviga tra gli articoli
aliquota
detrazione
imu
prima casa
TASI
Condividi l'articolo
5 Giugno 2014

Tributi – TASI ultimi chiarimenti

Con l’avvicinarsi del 16 giugno si moltiplicano i tentativi di fare chiarezza sulla TASI.

Sotto forma di FAQ il Dipartimento delle Finanze ha erogato una serie di puntualizzazioni utili al corretto adempimento del nuovo obbligo tributario.

Si rileva innanzitutto come l’IMU non sia stata sostituita dalla TASI ma resti vigente e costituisca un adempimento obbligatorio per tutti coloro che posseggono immobili assoggettabili all’imposta; questa è infatti stata abolita solo per le abitazioni principali diverse da quelle classificate nella categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Nel caso in cui l’immobile sia assoggettabile a TASI e a IMU il proprietario avrà il diritto di subire una imposizione derivante dall’applicazione di un’aliquota complessiva che non dovrà essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al10,6 per mille.

Per l’anno 2014, l’aliquota massima della TASI non può essere superiore al 2,5 per mille. Per il solo 2014, il Comune può deliberare una maggiorazione dell’aliquota TASI non superiore complessivamente allo 0,8 per mille tra abitazione principale e altri immobili.

Il pagamento del 16 giugno sarà obbligatorio solo per gli immobili ubicati in comuni le cui delibere di approvazione delle aliquote siano state pubblicate sul sito www.finanze.it entro il 31 maggio 2014.

Ai fini del computo del periodo impositivo si avrà l’applicazione della metodologia IMU anche alla TASI, ovvero varrà come mese intero un possesso detenzione almeno pari a 15 giorni.

Ai fabbricati rurali a uso strumentale dovrà essere obbligatoriamente applicata un’aliquota pari all’1 per mille; nell’affrontare il confronto si rileva come ai fini dell’IMU, invece, questi fabbricati sono esclusi dalla tassazione.

Infine, in merito alla determinazione della base imponibile vediamo come:

  • gli immobili di interesse storico o artistico e i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati dovranno usufruire di un’aliquota ridotta del 50%.
  • per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli, iscritti alla previdenza agricola, non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai medesimi soggetti e sui quali persiste l’esercizio delle attività agricole. Si applica quindi in questo caso l’esenzione dalla TASI.

Articoli correlati

Scorri i documenti