Un nuovo decreto del Mef, datato 28 novembre 2014 e pubblicato il 1° dicembre 2014, dà nuove indicazioni riguardo ai terreni agricoli montani esenti dall’IMU.
Sono dunque esenti dal pagamento IMU:
– i terreni agricoli montani appartenenti a comuni ubicati ad un’altitudine superiore ai 600 metri (tali comuni sono individuabili tramite l’ “Elenco comuni italiani” pubblicato sul sito ISTAT tenendo conto dell’altitudine riportata nella colonna “Altitudine del centro”);
– i terreni agricoli dei comuni ubicati ad altitudine compresa tra 281 e 600 metri solo se posseduti da, o concessi in comodato o in affitto a, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (i comuni interessati sono individuabili tramite il medesimo elenco sopra riportato);
– i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile.
Tutti i terreni esclusi dalle categorie sopra elencate sono soggetti al pagamento dell’IMU da effettuarsi entro il 16 dicembre 2014.
Le disposizioni appena spiegate non sono da ritenersi valide per i comuni ubicati nel territorio della provincia autonoma di Bolzano, dove al posto dell’IMU si applica l’IMI (imposta municipale immobiliare) soggetta a regole autonome.