Nel rispetto di quanto previsto dalla legge di stabilità 2014 vediamo come, a decorrere dall’anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all’imposta municipale propria di importo superiore a quello dovuto, l’istanza di rimborso va presentata al comune che, all’esito dell’istruttoria, provvede alla restituzione per la quota di propria spettanza, segnalando al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero dell’interno l’importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nonché l’eventuale quota a carico dell’erario che effettuerà il rimborso per la quota di sua competenza.
Con comunicato del 21 maggio 2014 il Ministero dell’Interno chiariva poi come il compito dell’Ente sia da ritenersi assolto con il solo invio al Ministero dell’economia e delle finanze della documentazione comprovante il diritto al rimborso, il MEF provvederà poi a trasmettere la relativa documentazione al Ministero dell’interno.
La comunicazione può essere effettuata con posta certificata al seguente indirizzo: df.dltff@pce.finanze.it