L’IMU è un tributo diretto, o imposta, previsto dal sistema tributario italiano ed è di tipo patrimoniale, in quanto applicato sul componente immobiliare del patrimonio. Il suo presupposto impositivo (o fattispecie imponibile), al cui verificarsi scattano obblighi tributari, formali e sostanziali, è il possesso di beni immobili (civili abitazioni, pertinenze, fabbricati produttivi, terreni agricoli, edificabili etc.). Si parla di possesso e non di proprietà, in quanto il soggetto passivo d’imposta si identifica non solo nella figura del mero proprietario (ovvero colui che possiede il bene e ne può disporre in modo pieno ed esclusivo) ma anche in quella del possessore di un diritto reale di godimento, esempio: l’usufruttuario.
Il pagamento dell’imposta è suddiviso in due rate annuali, aventi scadenza semestrale. Il versamento dell’acconto è ormai prossimo e, nel merito, vi sono importanti novità.
IMU 2023: scadenza acconto e saldo
Il versamento dell’IMU è previsto in due rate annue, a cadenza semestrale, ovvero:
- entro il 16 giugno occorre versare l’acconto IMU o il dovuto totale, in un’unica soluzione;
- entro il 16 dicembre occorre versare il saldo IMU (il termine, per quest’anno, slitta al 18 in quanto il 16 dicembre cade di sabato).
IMU 2023: calcolo dell’importo dovuto
Al fine del versamento del dovuto IMU occorre, calcolare l’importo dovuto, tenendo conto che l’imposta in oggetto è quasi sempre prevista sotto forma di autoliquidazione.
- per quanto concerne l’acconto, il dovuto viene calcolato in modo differente rispetto al 2022, ovvero:
- fino al 2022 veniva calcolato in base all’aliquota e alla detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente;
- per il 2023, invece, l’acconto è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU nel 2022.
- per quanto concerne il versamento del saldo, la regola non cambia e, l’importo dovuto, si calcola sulla base delle delibere comunali pubblicate sul sito del MEF entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione nei termini, si applicano le aliquote/detrazioni adottate per l’anno precedente.
Per situazioni particolari e, in qualche maniera straordinarie, i comuni possono con proprio regolamento stabilire differimenti di termini per il versamento ma, esclusivamente, per la quota parte spettante al Comune. Il Dipartimento delle Finanze ha precisato che
“tale facoltà può essere esercitata dal Comune con esclusivo riferimento alle entrate di propria spettanza e non anche a quelle di competenza statale, le quali, per loro natura, sono interamente sottratte all’ambito di intervento della predetta potestà regolamentare dell’ente locale in materia tributaria”.
Sono quindi esclusi da questa possibilità di differimento, gli importi dovuti aventi ad oggetto la quota dell’IMU di competenza statale, relativa agli immobili a destinazione produttiva appartenenti al gruppo catastale D.
Al riguardo delle due rate pocanzi citate, vi è una differenza di trattamento nei riguardi degli enti non commerciali (vi rientrano gli enti pubblici, gli enti ecclesiastici, le fondazioni, i comitati, associazioni varie), i cui proprietari sono tenuti al versamento dell’imposta in tre rate, così suddivise:
- l’acconto previsto per 16 giugno;
- un pagamento intermedio previsto per il 18 dicembre;
- saldo, a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta, da versare entro il 16 giugno dell’anno successivo.
IMU 2023: modalità di pagamento
Per il versamento dell’importo dovuto ai fini IMU, sono previste le seguenti modalità:
- il Modello F24 “standard” o “semplificato”;
- la piattaforma PagoPA;
- il bollettino postale (approvato con D.M. 23 novembre 2012).
IMU 2023: codici tributo utili al versamento
Nel caso in cui si opzioni l’F24 come modalità di pagamento, al fine di effettuare il versamento in modo corretto, occorre compilare il modello in tutte le sue parti, facendo molta attenzione ai codici tributo, ognuno associato a una particolare fattispecie. Ovvero:
- 3912 – IMU – imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze – COMUNE;
- 3913 – IMU – imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE;
- 3914 – IMU – imposta municipale propria per i terreni – COMUNE;
- 3916 – IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – COMUNE;
- 3918 – IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE;
- 3923 – IMU – imposta municipale propria – INTERESSI DA ACCERTAMENTO – COMUNE;
- 3924 – IMU – imposta municipale propria – SANZIONI DA ACCERTAMENTO – COMUNE;
- 3925 – IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO;
- 3930 – IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE.
IMU 2023: come indicare gli importi
Nell’F24 gli importi, oggetto del versamento, devono essere indicati con le prime due cifre decimali, anche se queste sono pari a zero (ad esempio: somma da versare pari a 60 euro, va indicato 60,00). In presenza di più cifre decimali occorre arrotondare la seconda con il criterio di arrotamento in eccesso o in difetto (in base al valore della terza cifra). L’importo minimo è di 12 euro, salvo diversa disposizione dell’Ente.
IMU 2023: modalità di calcolo dell’importo
Ai fini del calcolo del dovuto IMU occorre considerare due tipologie di caratteristiche: quelle proprie del fabbricato e quelle legate al soggetto passivo.
Caratteristiche proprie del fabbricato:
- rendita catastale per i fabbricati, valore di mercato per le aree edificabili e reddito dominicale per i terreni agricoli e per quelli non coltivati;
- coefficiente/moltiplicatore, differente per ogni categoria catastale;
- aliquota stabilita annualmente dal comune.
Caratteristiche legate al soggetto passivo:
- mesi di possesso del bene immobile;
- percentuale di possesso: in caso di comproprietà, ogni soggetto passivo, sarà responsabile per la propria quota di possesso;
- tipologia di possesso;
- varie esenzioni e/o riduzioni.
IMU 2023: aliquote
In riferimento alle caratteristiche proprie del fabbricato, l’ultimo punto cita le aliquote. Esse variano in base alla tipologia di fabbricato che stiamo andando a considerare, in sede di versamento dell’IMU. Elenchiamole rapidamente:
- aliquota ordinaria: pari allo 0,86% (gli enti possono aumentarla fino all’ 1,06 % o diminuirla fino all’azzeramento);
- aliquota ridotta per abitazione principale di lusso e relative pertinenze, pari allo 0,5% (gli enti possono aumentarla dello 0,1 % o diminuirla fino all’azzeramento);
Inoltre, sono previste aliquote diverse in alcuni casi particolari:
- 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (riducibile fino all’azzeramento);
- 0,1% per gli immobili merce (gli enti possono aumentarla fino allo 0,25% o diminuirla fino all’azzeramento);
- 0,76% per i terreni agricoli (gli enti possono aumentarla fino all’ 1,06 % o diminuirla fino all’azzeramento);
- 0,86% per gli immobili produttivi, categoria D (0,76 % riservata allo Stato). Gli enti possono aumentarla fino all’ 1,06 % o diminuirla fino al limite dello 0,76%.
IMU 2023: consigli utili a conclusione
In vista della scadenza ormai prossima per il versamento dell’acconto IMU si consiglia, qualora non ci sia la possibilità di ottemperare al pagamento entro i termini di legge, di adempiere successivamente per mezzo del ravvedimento operoso. Di conseguenza si, è possibile regolarizzare la posizione debitoria, riducendo al minimo l’importo degli interessi e delle sanzioni.